Art bonus per l’associazione come «centro di produzione musica»
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 279 di ieri, ha affermato che è ammissibile l’Art bonus ex art. 1 del DL 83/2014 per l’associazione che sia stata inserita nella categoria “Centri di produzione musica”.
Il Ministero della Cultura, sentito dall’Agenzia delle Entrate per il relativo parere, ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal DM 27 luglio 2017 e seguenti. Quanto alla fattispecie in esame, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’associazione per come ammessa a finanziamento e, quindi, svolta nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che tale associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo.
Viene inoltre affermato che, con riferimento alla circostanza che il DM 27 luglio 2017 è stato abrogato e sostituito dal DM 23 dicembre 2024 n. 463, il Ministero della Cultura ha chiarito che “ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente”.
Pertanto, sulla base del parere sopra richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’associazione istante possa rientrare tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’art. 1 del DL 83/2014 quale destinataria di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.
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