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Tassa etica dovuta dai soggetti in regime forfetario

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 novembre 2025

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Anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono versare la tassa etica, al ricorrere dei necessari presupposti. Lo chiarisce la risposta a interpello n. 285, pubblicata ieri.
L’art. 1 comma 466 della L. 266/2005 prevede l’inasprimento del carico fiscale IRPEF/IRES sulla produzione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “porno tax”). Si prevede, in sostanza, l’applicazione di un’addizionale del 25% delle “imposte sul reddito” dovuta dai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

L’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi.
Con la risposta a interpello n. 285/2025 (confermativa di una risposta DRE), è stato precisato che questa addizionale trova applicazione anche in caso di utilizzo, per l’attività professionale, del regime forfetario di cui alla L. 190/2014. L’imposta sostitutiva del regime forfetario è infatti sostitutiva solo dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, e non di altre imposte.

Pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla L. 266/2005, anche i “forfetari” sono assoggettati alla tassa etica, che si aggiunge all’imposta sostitutiva propria del regime forfetario.
Ricorrendo tale ipotesi, la base imponibile della tassa etica è determinata applicando all’ammontare dei “ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza” il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell’attività esercitata.

L’importo della base imponibile così calcolato è indicato al rigo RQ49 del modello REDDITI PF, unitamente a quello della tassa dovuta, calcolata applicando l’aliquota del 25% a detta base imponibile.
Per il versamento si utilizzano i medesimi codici tributo approvati dalla ris. n. 107/2009 per i soggetti IRPEF (4003 – Acconto prima rata, 4004 – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, 4005 – Saldo).

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