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Risultanze catastali irrilevanti ai fini della qualificazione di un terreno come pertinenza

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 novembre 2025

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La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29065 depositata il 3 novembre 2025, ha cassato con rinvio una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, per avere la stessa ritenuto determinante ai fini del riconoscimento del vincolo pertinenziale tra un fabbricato principale e un terreno agricolo adiacente oggetto di compravendita (e, quindi, del calcolo dell’imposta di registro applicabile all’atto traslativo in questione), la mancata formalizzazione, dopo l’acquisto, di una variazione catastale che attestasse la destinazione pertinenziale del terreno.

La conclusione fatta propria dal giudice di merito si pone, infatti, in contrasto con il consolidato orientamento che sostiene il principio dell’equipollenza tra il concetto di pertinenza in senso civilistico e quello rilevante sul piano fiscale (cfr. tra le tante Cass. 24 gennaio 2024 n. 2351).

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione tributaria regionale, correttamente interpretando e applicando l’art. 817 c.c., avrebbe dovuto valutare, in luogo delle risultanze catastali, la circostanza che sul terreno agricolo erano presenti una piscina e una recinzione unica rispetto al fabbricato principale.

I suddetti elementi fattuali – osserva la Cassazione – potevano, infatti, evidenziare un rapporto di servizio o di complementarietà stabile tra il terreno e l’immobile principale; rapporto, questo, che, ove accertato in concreto, è idoneo a fondare la qualificazione del bene come pertinenza.

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