Rottamazione dei ruoli estesa alle ritenute non versate
Potrebbe rientrare anche la sostitutiva sui finanziamenti
La c.d. “rottamazione-quinquies”, prevista dal disegno di legge di bilancio 2026, riguarderà i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
Onde verificare se un carico possa o meno rientrare nella rottamazione occorre quindi guardare alla data di consegna del ruolo in riscossione e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Tale informazione, di norma, emerge dalla cartella di pagamento.
L’effetto della rottamazione consiste nello stralcio di tutte le sanzioni, degli interessi di mora e degli interessi compresi nel carico (tipicamente, si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo).
Vengono meno pure gli aggi di riscossione laddove ancora applicati.
Salvo mutamenti del testo che potranno essere apportati in sede di discussione parlamentare, non dovrebbero beneficiare della rottamazione gli accertamenti esecutivi e i ruoli derivanti da avviso di recupero dei crediti di imposta, da atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni.
Sembra invece che siano rottamabili i carichi per violazioni derivanti dal Codice della strada (ma lo stralcio riguarda solo interessi e somme aggiuntive in questo caso).
Testualmente, la rottamazione riguarda i carichi “derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Si può quindi affermare che ogniqualvolta il ruolo derivi da liquidazione automatica o controllo formale (inclusi i controlli automatici basati sulle LIPE ex art. 21-bis del DL 78/2010, che rinvia all’art. 54-bis del DPR 633/72) della dichiarazione sussista la possibilità di rottamare. Potrà dunque trattarsi non solo di omessi versamenti, ma di crediti disconosciuti, di ritenute scomputate in eccesso, di detrazioni edilizie non riconosciute e così via.
Detto ciò, rientrano nella rottamazione anche gli omessi versamenti derivanti da dichiarazione annuale. In primis, quelli che originano dal modello REDDITI, IVA, IRAP e 770, che comunque di norma emergono dalla liquidazione automatica.
Il fatto che il ruolo sia stato formato a seguito di liquidazione automatica non è però una condizione per rottamare: se il contribuente o il sostituto di imposta non ha versato somme sulla base della dichiarazione annuale, si può rottamare quand’anche il carico derivi non tecnicamente dalla dichiarazione. Così, possono a nostro avviso essere rottamati:
- i ruoli derivanti da atti di contestazione delle sanzioni da omesso versamento di imposte dichiarate, emerse non a seguito di liquidazione automatica ma ad esempio su segnalazione della Guardia di Finanza;
- le sanzioni da omesso versamento di ritenute fiscali indicate nel modello 770 ma poi non pagate, richieste anche in questo caso mediante atto di contestazione.
Ovviamente, non possono rientrare nella rottamazione i carichi derivanti da imposte non dichiarate, non trattandosi di “imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali”.
Anche i carichi derivanti dal mancato pagamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 20 del DPR 601/73 dovrebbero rientrarvi, trattandosi pur sempre di dichiarazione annuale dalla quale scaturisce un omesso versamento.
Non è così per l’imposta sulle successioni, che deriva sì da una dichiarazione, ma non annuale. Lo stesso, a maggior ragione, vale per l’imposta di registro e le ipocatastali.
Ancorché si possa trattare di semplici omessi versamenti, questi non emergono da una dichiarazione annuale.
Il discorso è più elaborato per i tributi locali riscossi mediante ruolo, come ad esempio l’IMU.
Quand’anche la violazione sia inquadrabile come omesso versamento e non come infedele dichiarazione, difficilmente si ravvisa spazio per sostenere la possibilità di rottamare. L’IMU è sì periodica, ma la dichiarazione non è annuale, dovendo essere presentata solo se si verificano variazioni tali da determinare un aumento dell’imposizione; vero è che per la Cassazione ogni anno caratterizzato da omissione dichiarativa/omesso versamento dà luogo a distinte sanzioni (Cass. 9 settembre 2024 n. 24234 e 30 giugno 2021 n. 18447), ma ciò non sembra spostare i termini della questione ai fini della rottamazione.
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