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Lunedì, 3 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Abilitabili alla revisione cooperativa commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

I professionisti saranno selezionati dal MIMIT con obbligo di frequenza e superamento di un corso abilitante

/ Elisa TOMBARI

Lunedì, 3 novembre 2025

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Incremento dell’efficienza della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, revisione e semplificazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria per la prevenzione dell’insolvenza, maggior efficacia e tempestività della gestione delle crisi aziendali e rilancio delle imprese strategiche attraverso misure specifiche per la composizione negoziata.
Sono questi gli aspetti principali sui quali interviene il disegno di legge (A.C. n. 2577) recante “delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici” che, dopo essere stato depositato alla Camera, ha iniziato il suo iter alla Commissione X Attività produttive il 22 ottobre scorso.

Con particolare riguardo agli aspetti relativi alla vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, l’art. 4 del Ddl. delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più DLgs. con lo scopo di riformare le disposizioni in materia di vigilanza dettate dal DLgs. 220/2002 e, ove necessario, quelle correlate del codice civile; l’esercizio della delega dovrà attenersi ai principi e criteri dettati dall’art. 4 comma 2 lettere a) – o) del Ddl.

Tra questi, il legislatore spinge verso l’introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo ispirata al principio del contraddittorio, che preveda, al ricorrere di una serie di condizioni (come, ad esempio, la manifesta violazione di legge), la sospensione o la revoca degli effetti dell’iscrizione all’Albo; provvedimenti applicabili a seconda della gravità del comportamento tenuto (lett. f).

La riforma dovrebbe poi impattare anche sull’Albo delle società cooperative, la cui denominazione cambierà in “Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche” accessibile gratuitamente in via digitale, mentre sarà soppresso l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (lett. c). Mediante l’Albo, dovrà essere data adeguata pubblicità dell’attività di controllo svolta su ciascuna cooperativa e, in capo agli amministratori degli enti vigilati, dovranno essere previsti specifici obblighi di discussione in assemblea circa gli esiti della vigilanza (lett. l).

I DLgs. attuativi dovranno altresì istituire un Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiranno gli attuali revisori abilitati, che conterrà un’apposita sezione per l’iscrizione di professionisti appartenenti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, da cui attingere laddove il numero dei revisori incaricati della vigilanza ministeriale su cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo risulti insufficiente. In pratica, le funzioni di revisione non saranno più appannaggio esclusivo dei funzionari pubblici, estendendosi a professionalità esterne individuate dal MIMIT sulla base di una selezione pubblica, con l’obbligo di successiva frequenza e superamento di un corso abilitante. L’Albo avrà un unico registro pubblico e si autofinanzierà con i contributi degli enti cooperativi (lett. i).

Obiettivo della riforma è altresì quello di razionalizzare, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, i provvedimenti adottabili in caso di sottrazione all’attività di vigilanza previsti dall’art. 12 del DLgs. 220/2002, con la soppressione della maggiorazione prevista dal comma 5-bis della stessa norma, secondo cui “gli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto” (lett. h).

Verrà inoltre previsto un contenuto minimo obbligatorio della relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. o, in caso di bilancio abbreviato, della nota integrativa o, in caso di bilancio di microimprese, delle annotazioni in calce allo stato patrimoniale. Il contenuto minimo richiesto dovrà comprendere, in ragione della tipologia dello scambio mutualistico e della dimensione dell’ente, l’esposizione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, delle variazioni della consistenza delle riserve indivisibili e del prestito sociale nonché il rispetto dei princìpi del carattere aperto, dell’assenza di fini di speculazione privata, della democraticità e dell’autonomia della società cooperativa (lett. n).

Infine, la delega porterà il Governo a intervenire sulla prevenzione di atti elusivi dell’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo con particolare riferimento alle operazioni straordinarie di gestione (lett. d) e a prevedere un’adeguata formazione dei cooperatori, con la destinazione di una quota parte del fondo derivante dalle contribuzioni obbligatorie allo sviluppo della cooperazione, alla diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, e alla qualificazione professionale di amministratori, dirigenti e dipendenti (lett. a).

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