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Contributo di iscrizione al Registro dei revisori per il 2026 fissato a 57 euro

I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Sulla base di quanto indicato dal decreto del Ministero dell’Economia del 29 dicembre 2023 (si veda “Aumenta il contributo di iscrizione al Registro dei revisori per il 2024 e il 2025” del 4 novembre 2025), il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali per il 2026 è pari 57 euro (come per il 2025).

A confermarlo è il comunicato pubblicato ieri sul sito della revisione legale da cui si evince che a decorrere dal 2 gennaio 2026 sarà possibile per tutti gli iscritti al Registro procedere al pagamento on line del nuovo importo, accedendo, tramite SPID o CIE, all’area riservata del portale alla voce “contribuzione annuale”.

Per le altre modalità di pagamento è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.
Come già accaduto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del MEF avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti, mentre, tramite Consip, sarà inviata a tutti gli iscritti una comunicazione sulle modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al Registro dei revisori legali.
La comunicazione sarà trasmessa al domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 16 comma 7 del DL 185/2008, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

Nel comunicato in esame viene precisato come i revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non siano tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro. Si evidenzia, infatti, come il contributo fisso di 50 euro, previsto dall’art. 5 del DM del 19 febbraio 2025 sia a copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.

Contributo da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato DM del 29 dicembre 2023 “l’importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno […] e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione”.

In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il MEF dispone, secondo quanto previsto dall’art. 24-ter del DLgs. 39/2010:
- la sospensione per morosità;
- decorsi ulteriori sei mesi dal provvedimento di sospensione, in caso di perdurare dell’inadempimento del pagamento del contributo annuale, la cancellazione dal Registro dei revisori.

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