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Mercoledì, 31 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Al via il nuovo sistema delle accise sul gas naturale

Pubblicato il decreto del Viceministro dell’Economia che stabilisce le modalità attuative ex artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del DLgs. 504/95

/ Laura GIALLORETO e Ettore SBANDI

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Con l’atteso decreto del Viceministro dell’Economia del 29 dicembre 2025, pubblicato ieri, il sistema delle accise fa un altro passo avanti verso il completamento attuativo della riforma introdotta con il DLgs. 43/2025 che, in esecuzione della delega fiscale di cui alla L. 111/2023, ha inteso riformare in senso sostanziale molti aspetti disciplinati dal DLgs. 504/95 (TUA).

La riforma delle accise, diversamente da quella adottata in ambito doganale col DLgs. 141/2024, non ha scelto di abrogare e sostituire la precedente normativa di settore, ma ha proceduto con una serie di innesti mirati al TUA, alcuni volti al riordino del sistema e altri con carattere più incisivo e sostanziale. La nuova norma, in concreto, ha inciso maggiormente su due ambiti, quello dell’energia elettrica e del gas, da un lato, e quello della qualificazione dei soggetti obbligati, introducendo nel sistema delle accise un principio, quello della “trasparenza per premialità”, con diverse intensità proprio di ogni settore impositivo e che ora entra, con approccio cautelativo, anche nel sistema delle accise.

Per i versamenti, la grande novità sta nell’avvicinamento tra le vendite e i pagamenti dell’accisa, tarati sull’effettivo mensile e non sul previsionale annuale, ragione per cui per ogni breve periodo d’imposta si abbina un versamento congruo e commisurato, evitando sbilanciamenti e chiudendo il sistema con dichiarazioni, poi, cumulative semestrali o annuali.

Su questi due pilastri della riforma (EE, gas, SOAC), però, la norma ha deciso di rinviare la concreta attuazione a decreti ministeriali, molto attesi, non tutti a oggi adottati e forse istituenti un quadro di completamento differito del nuovo TUA che fatica ad affermarsi ma che ora, con il complesso e articolato decreto sul gas naturale, vede un importante passo in avanti, consentendo l’accensione del sistema da subito.

Nel dettaglio, dal 2026 sono in vigore i nuovi artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del TUA, ora declinati dal DM, con elementi di novità rilevanti, giunti, forse con termini lunghi, alla fine di quest’anno per una operatività 2026 immediata.

Anzitutto, per i soggetti obbligati, ovvero (primariamente) i soggetti che vendono al consumatore finale il prodotto, l’art. 2 del DM dispone i rinnovati adempimenti preliminari all’operatività, tra cui resta la denuncia preventiva, dove per l’autoconsumo si deve altresì indicare la presenza di serbatoi, le percentuali per gli usi promiscui e le modalità di trasporto scelte.

A ciò segue l’autorizzazione (con relative ipotesi di diniego, sospensione, revoca), che prevede la prestazione di una cauzione in misura pari al 15% dell’accisa calcolata su base annua, prognostica a inizio attività e, poi, storicizzata; questo importo è ovviamente riducibile, nei termini che un altro decreto indicherà, per i soggetti SOAC, fino al suo esonero integrale.

Da qui parte il pagamento, con rate di acconto oggi mensili e che in fase di start up sono determinate dall’Ufficio, per il venditore e per l’autoproduttore. Qui sta la fase centrale del nuovo sistema: all’art. 4 del DM si imposta un sistema di versamento semestrale (annuale per i SOAC) con rate di acconto mensili, puntuali sul venduto del mese precedente, come da somma di fatture e bollette. È evidente, per le imprese, l’esigenza di monitorare i consumi, stringere i temi della reportistica e, poi, la necessità di far confluire velocemente, ma con sicuro vantaggio, i dati di cessione con quelli rilevanti ai fini accise, per il pagamento degli acconti.

La dichiarazione semestrale è redatta con modalità esclusivamente telematiche su modelli che l’autorità doganale dovrà adottare con determinazione direttoriale; nella dichiarazione sono indicati i dati del soggetto obbligato e l’ammontare, per ciascun ambito territoriale e per ciascuna destinazione d’uso, con relative aliquote, dei consumi indicati nelle bollette e nelle fatture (così come gli autoconsumatori fanno per il prodotto autoconsumato), documenti che ora hanno un set informativo tipizzato.

In esito al periodo, si procede al conguaglio, che ha obiettivamente i termini stretti del periodo semestrale, specialmente perché riferito a ciascun ambito territoriale e dal quale deriva poi l’obbligo di pagamento a chiusura del periodo e per la nuova apertura del periodo successivo. Se è pagata accisa in meno, un apposito avviso di pagamento lo segnalerà, con applicazione delle sanzioni di legge, che per il gas sono rilevanti e possono avere risvolti penali; se l’accisa è pagata in eccesso, potrà essere detratta nel periodo successivo.

Seguono poi: disposizioni speciali per il GNL fornito a mezzo serbatoi di stoccaggio non collegati a rete, tema rilevante per la logistica contemporanea e che avvicina il sistema del gas a quello dei prodotti energetici, per carattere oggettivo, restando i criteri e i principi impositivi ancora distinti; norme per gli impianti di distribuzione censiti e con licenza ex art. 25 del TUA; disposizioni per reti interne e PDR; regole per i casi di esclusione o di utilizzo agevolato, con corresponsabilità dichiarativa dei nuovi cessionari ex art. 47 del DPR 445/00. Su questo punto, si rammenta la nuova distinzione tra usi domestici e non domestici, dicotomia intesa a risolvere e semplificare precedenti incertezze, ma che si presenta ancora tutta costruire nelle casistiche concrete e nelle modalità di certificazione e autodichiarazione, ora regolate dal decreto.

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