ACCEDI
Mercoledì, 31 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La mitigazione degli effetti del CBAM passa dalla pianificazione doganale

Tra i regimi doganali speciali di maggiore interesse ci sono il transito doganale, il deposito doganale e il perfezionamento attivo

/ Sabrina FERRAZZI e Giuseppe FRIGIONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Per quanto l’avvio della fase definitiva del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) preveda un’applicazione graduale del prelievo – che andrà di pari passo rispetto alla progressiva eliminazione dell’assegnazione delle emissioni gratuite previste in ambito ETS – è ora cruciale valutare la sussistenza di soluzioni per mitigare l’impatto delle nuove misure.

Il CBAM si applica all’immissione in libera pratica di determinati beni, individuati in base alla specifica classificazione doganale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento (Ue) 2023/956 che contiene l’elenco dei prodotti soggetti alla disciplina.

Si rammenta, infatti, che, dopo le recenti modifiche di fine ottobre, la normativa prevede, essenzialmente, la soglia unica di esenzione pari a 50 tonnellate annue di prodotti CBAM complessivamente importati (art. 31 § 1 del Reg. 2023/956), con l’eccezione di energia elettrica e idrogeno per i quali la soglia non si applica (sono previste esclusioni per i beni militari).

Sebbene il CBAM non possa e non debba essere qualificato come un dazio, trattandosi piuttosto di una misura unionale di matrice ambientale, la disciplina ricalca numerosi meccanismi tipici del diritto doganale. Non sorprende, quindi, che gli strumenti più efficaci per ottenere una mitigazione degli effetti del CBAM siano rappresentati proprio dai regimi doganali speciali disciplinati dal Codice doganale dell’Unione (CDU, Regolamento (Ue) n. 952/2013, artt. 210 e seguenti).

Ed infatti, un aspetto rilevante, emerso sin dall’istituzione del meccanismo e discusso anche durante le consultazioni pubbliche che hanno preceduto le recenti modifiche al Reg. (Ue) 2023/956 (richiamate in dottrina come “pacchetto omnibus” di revisione delle discipline in materia ambientale), è la mancata introduzione di misure a sostegno degli esportatori di prodotti CBAM. Questi, infatti, auspicavano la previsione di un meccanismo compensativo che consentisse la disapplicazione, in tutto o in parte, del CBAM in importazione in funzione dell’esportazione di analoghi beni.

Stante la mancanza di una simile previsione, la pianificazione doganale assume un ruolo centrale nell’individuazione di soluzioni operative volte a neutralizzare il costo CBAM, soprattutto nelle ipotesi di riesportazione o lavorazione per conto terzi

I regimi doganali speciali consentono, in linea generale, l’introduzione di merci nel territorio doganale dell’Unione europea in sospensione dei dazi, dell’IVA all’importazione e delle altre misure di politica commerciale, incluso – secondo quanto previsto dall’art. 2 e ss. del Reg. (UE) 2023/956 – il CBAM, fintanto che le merci non sono immesse in libera pratica.

Tra i regimi doganali speciali di maggiore interesse in relazione al CBAM si annoverano il transito doganale (artt. 226-236 del CDU), che consente il movimento delle merci attraverso il territorio doganale dell’Unione o tra territori diversi, senza che le merci siano soggette a dazi, IVA o CBAM; il deposito doganale (artt. 237-242 del CDU), che permette lo stoccaggio delle merci in aree autorizzate in sospensione dei diritti doganali e delle altre misure, incluso il CBAM, fino al momento dell’immissione in libera pratica o della riesportazione; e il perfezionamento attivo (artt. 256-259 del CDU), che consente l’introduzione di merci non unionali per essere sottoposte a lavorazioni, trasformazioni o riparazioni, con sospensione di dazi, IVA e CBAM, a condizione che i prodotti risultanti siano successivamente riesportati o, se immessi in libera pratica, siano assoggettati alle relative misure.

In tutti questi casi, le merci non sono considerate “immesse in libera pratica” e, pertanto, non sorge l’obbligo di dichiarazione e acquisto dei certificati CBAM (art. 5 § 12 del Reg. 2023/956).

L’applicazione dei regimi doganali speciali ai prodotti CBAM solleva alcuni interrogativi sia di ordine sistematico sia di ordine pratico-operativo. In primo luogo, ci si interroga rispetto alla gestione delle garanzie, sempre richieste, salvo casi particolari, per i dazi doganali e, ad oggi, apparentemente non necessarie per quanto attiene il CBAM. Altro aspetto da definire riguarda la contabilità doganale e l’eventuale integrazione rispetto ai dati richiesti dalla disciplina CBAM, in modo da assicurare la tracciabilità delle merci e la corretta rendicontazione delle operazioni.

Particolare attenzione merita, poi, il ricorso al regime di perfezionamento attivo, il cui utilizzo è già di per sé non scevro di complessità, e che, in relazione ai prodotti CBAM, è soggetto a controlli rafforzati ed oggetto di specifici obblighi di comunicazione, come previsto dall’art. 5 del Reg. (Ue) 2025/2619 della Commissione del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali.

Sullo sfondo, si pone la delicata verifica circa la possibilità di applicare le varianti operative del regime, quali l’esportazione anticipata (rispetto alla quale sorgono importanti dubbi, anche connessi alla delicata questione dell’equivalenza) ed il traffico triangolare, la cui ammissibilità dovrà essere valutata in relazione alle sopravvenute esigenze di controllo e trasparenza richieste dalla disciplina CBAM.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione europea e delle autorità doganali nazionali, l’utilizzo strategico dei regimi doganali speciali rappresenta una delle principali leve a disposizione delle imprese per la gestione efficiente degli obblighi CBAM. Tuttavia, la complessità della materia impone un’attenta valutazione caso per caso, con particolare attenzione alla definizione dei vari regimi, agli adempimenti documentali, alla gestione delle garanzie e all’integrazione dei sistemi informativi nonché al coordinamento tra funzioni doganali, fiscali e di sostenibilità aziendale.

TORNA SU