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Omessa dichiarazione IMU soggetta a preventivo contraddittorio

Necessaria la previa comunicazione dello schema di atto

/ Domenico RICCIO

Lunedì, 3 novembre 2025

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L’avviso di accertamento IMU emesso dall’ente locale in conseguenza di omessa denuncia del contribuente non rientra nella categoria degli atti di pronta liquidazione o automatizzati, in quanto richiede una complessa attività valutativa per la determinazione della base imponibile e la contestazione di eventuali agevolazioni. Pertanto, tale atto deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo ed effettivo ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000, a pena di annullabilità.
Con la sentenza n. 995 del 24 ottobre 2025, la C.G.T. I di Avellino ha annullato un accertamento IMU emesso per omessa dichiarazione, ribadendo la necessità che gli enti locali rispettino il principio del contraddittorio preventivo.

La decisione si inserisce nel solco della più recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di contraddittorio, dopo l’introduzione dell’art. 6-bis della L. 212/2000, ad opera del DLgs. n. 219/2023, e la norma di interpretazione autentica ex DL 39/2024.

La Corte muove dalla ricostruzione del nuovo art. 6-bis, che ha reso obbligatorio, a pena di annullabilità, il contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, salvo quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il legislatore ha voluto così generalizzare una garanzia procedimentale di partecipazione, coerente con i principi di buona amministrazione e di tutela della capacità contributiva.

I giudici ricordano che il DM 24 aprile 2024, emanato in attuazione della norma, non contempla gli atti degli enti locali tra quelli esclusi dal contraddittorio, ma richiama il dovere di Regioni e Comuni di adeguare i propri ordinamenti nel rispetto dei principi dello Statuto (cfr. Regolamento tipo predisposto dall’IFEL il 21 febbraio 2024). Ne deriva che l’obbligo di instaurare un confronto preventivo con il contribuente vale anche per gli accertamenti comunali in materia di IMU.

Uno dei punti centrali della motivazione riguarda la qualificazione dell’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione. Il Comune aveva sostenuto che si trattasse di un atto “automatizzato di pronta liquidazione”, per il quale non è richiesto il contraddittorio. La Corte, invece, ha escluso questa qualificazione, osservando che l’accertamento non derivava dal mero incrocio di dati presenti in banche dati pubbliche, ma da una valutazione discrezionale e complessa dell’ente impositore circa la natura, la consistenza e la destinazione dei beni tassati.

L’atto impugnato scaturiva da un’“omessa denuncia IMU”, situazione che implica la ricostruzione del presupposto d’imposta e non una semplice correzione formale. L’ente locale ha quindi svolto una vera attività istruttoria e valutativa, determinando l’“an” e il “quantum” del tributo sulla base di elementi non dichiarati dal contribuente (nella specie, l’atto di accertamento impugnato si riferiva a immobili già oggetto di precedenti contenziosi tra le stesse parti e che il Comune aveva ritenuto non strumentali all’attività di ricerca scientifica, ciò a dimostrazione che l’ente impositore aveva svolto un giudizio di merito sulla natura dei beni e sulla loro riconducibilità o meno all’esenzione prevista per gli enti non commerciali).

I giudici richiamano la ratio del contraddittorio preventivo: esso consente al contribuente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo, fornendo chiarimenti o documentazione idonea a evitare errori o ingiustizie. Il principio, di matrice europea e costituzionale, rappresenta un presidio essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, la cui omissione comporta l’annullabilità dell’atto.

Richiamando l’art. 6-bis della L. 212/2000 la sentenza afferma che la violazione dell’obbligo di contraddittorio determina l’annullamento dell’atto impugnato, senza necessità di accertare la sussistenza di un concreto pregiudizio per il contribuente.

Gli enti locali devono adeguarsi ai nuovi standard procedimentali

La pronuncia riveste importanza per gli enti locali, chiamati ad adeguare i propri procedimenti impositivi ai nuovi standard di garanzia previsti dallo Statuto del contribuente. Essa conferma che l’obbligo di contraddittorio si estende anche ai Comuni, ogniqualvolta l’accertamento non si riduca ad un mero riscontro automatizzato di dati dichiarativi.

Sul piano sistematico, la sentenza di Avellino contribuisce a delineare una concezione sostanziale del contraddittorio, inteso non come formalità, ma come strumento di equilibrio tra potere impositivo e diritto di difesa. L’assenza di interlocuzione preventiva, in presenza di un’attività valutativa, costituisce vizio autonomo dell’atto, suscettibile di determinarne l’annullamento integrale.

La decisione si colloca in un contesto di progressiva estensione delle garanzie procedimentali nel diritto tributario locale, segnando un passo significativo verso una maggiore uniformità tra i livelli di amministrazione.

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