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IMPRESA

Garanzia della qualità della partecipazione anche per le giacenze di magazzino

Il termine di prescrizione non è quello breve previsto per la mancanza delle qualità promesse nel contratto di compravendita

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 3 novembre 2025

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27897 del 20 ottobre, ha stabilito che, in caso di acquisto di partecipazioni sociali, la variazione al ribasso del valore della giacenza di magazzino determinata da una qualità del prodotto diversa e inferiore a quella garantita si sottrae alla disciplina della prescrizione operante per l’ipotesi di mancanza di qualità promesse della cosa compravenduta, al pari di qualsiasi altra variazione che si traduca in decrementi di poste attive o in incrementi di poste passive dello Stato patrimoniale della società.

La questione attiene, quindi, ai termini di prescrizione delle c.d. business warranties, ossia quelle clausole contrattuali in cui il venditore di una partecipazione sociale assicura all’acquirente che la consistenza del patrimonio della società è quella da lui rappresentata e assume l’impegno a versare alla controparte un indennizzo in presenza di elementi che determinino, in ragione di sopravvenienze del passivo o insussistenze dell’attivo, uno scostamento tra il valore reale del patrimonio sociale e quello preso in considerazione al momento della stipula.

Nel caso di specie, in particolare, l’acquirente della partecipazione in una società attiva nella produzione di vini pregiati conveniva in giudizio la parte venditrice per ottenere il pagamento di una somma di denaro corrispondente al minor valore del magazzino, costituito da partite di vino che non presentavano le caratteristiche organolettiche dichiarate; circostanza che ne precludeva la possibilità di vendita al prezzo che era stato considerato per la determinazione del corrispettivo della cessione della quota. Pretesa che, a giudizio della controparte, era da considerare prescritta, essendo decorso il termine annuale di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

Questa ricostruzione è accolta dai giudici di merito, secondo i quali, mentre l’emersione di componenti negative di reddito o di patrimonio in ragione di eventi risalenti a precedenti esercizi rappresenta un fenomeno non accertabile dall’acquirente, per cui è normale che la garanzia abbia una durata ultrannuale, i beni entrati nella disponibilità dell’acquirente sono suscettibili di un controllo diretto e immediato e ad essi deve applicarsi il termine prescrizionale proprio della vendita, che, ex artt. 1495 e 1497 c.c., è pari a un anno. Peraltro, nel caso in esame, nei due mesi che precedevano la stipula l’acquirente era stato immesso nel possesso dell’azienda al fine di effettuare controlli e ispezioni in ogni comparto della stessa e, quindi, era stato posto in condizione di verificare, prima della conclusione del contratto, ciò che si accingeva ad acquistare. Al vino, quindi, viene applicata la garanzia assistita da prescrizione annuale, e non la garanzia pluriennale prevista per le componenti negative di reddito e di patrimonio, quali le sopravvenienze passive e le insussistenze di attivo.

La Suprema Corte dichiara di non condividere il ragionamento dei giudici di merito, fondato su una diversificazione tra entità patrimoniali oggetto della garanzia: da un lato, le “poste del bilancio e del conto economico”, e, dall’altro, “i beni che entrano nella immediata disponibilità e verificabilità dell’acquirente”.
Si ricorda, infatti, come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che simili clausole hanno a oggetto una prestazione accessoria e non rientrano nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa esistenti al momento della conclusione del contratto. Di conseguenza, il diritto all’indennizzo fondato sulla previsione di questa clausola non è soggetto alla prescrizione annuale, ex artt. 1495 e 1497 c.c., ma a quella ordinaria decennale.
In altri termini, tali garanzie non hanno attinenza con l’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì con il suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta; onde costituiscono un’autonoma garanzia e non ricadono nell’ambito di applicazione delle richiamate norme codicistiche (cfr. Cass. nn. 7183/2019 e 16031/2007).

A fronte di ciò, non ha senso distinguere tra variazioni dei valori patrimoniali riferibili a beni suscettibili di esame da parte dell’acquirente della partecipazione societaria e variazioni riferibili ad altri beni.
D’altra parte, la consistenza patrimoniale della società garantita non integra qualità promessa dei beni venduti perché sono qualità promesse quelle che attengono alla struttura materiale, alla funzionalità o anche alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta, mentre gli eventi relativi alla richiamata consistenza potrebbero incidere, al più, sul valore di mercato della partecipazione (cfr. Cass. n. 16963/2014).
Il termine prescrizionale è, quindi, unico e il fatto che la qualità del vino possa dipendere da come sia stato conservato non ha evidentemente incidenza sulla questione relativa al termine di prescrizione applicabile, ma implica, semmai, la questione, estranea al giudizio, della imputazione di responsabilità per la corretta conservazione.

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