Per tre anni IRAP più cara anche per le holding industriali
L’aumento del 2% previsto per banche e assicurazioni è applicabile anche alle società di partecipazione non finanziaria
Tra i numerosi interventi previsti per il settore bancario e assicurativo dal Ddl. di bilancio 2026, quello che aumenta l’aliquota IRAP di due punti percentuali per 3 anni è destinato a riverberarsi anche su soggetti che poco hanno a che spartire con detto settore (si veda “Fiscalità delle holding industriali con criticità per il 2026” del 31 ottobre 2025).
Si ricorda che, in via ordinaria, l’IRAP è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo le regole proprie di ogni soggetto passivo, l’aliquota del 3,9% (art. 16 comma 1 del DLgs. 446/97).
Tale misura può variare:
- sia a livello “centrale”, in relazione alla natura del soggetto passivo e all’attività da questi esercitata, ai sensi dell’art. 16 commi 1-bis e 2 del DLgs. 446/97;
- sia a livello “locale”, in relazione ai poteri attribuiti alle Regioni dagli artt. 16 comma 3 del DLgs. 446/97 e 5 comma 1 del DLgs. 68/2011.
Per quanto concerne il primo punto, attualmente le aliquote sono stabilite nelle seguenti misure:
- generalità dei soggetti passivi (società industriali, mercantili e di servizi, enti non commerciali ed enti del Terzo settore): 3,9% (art. 16 comma 1 del DLgs. 446/97);
- imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori): 4,2% (art. 16 comma 1-bis lett. a) del DLgs. 446/97);
- intermediari finanziari e società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali): 4,65% (art. 16 comma 1-bis lett. b) del DLgs. 446/97);
- imprese di assicurazione: 5,9% (art. 16 comma 1-bis lett. c) del DLgs. 446/97);
- Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla base imponibile prodotta nell’esercizio di attività non commerciali: 8,5% (art. 16 comma 2 del DLgs. 446/97).
A livello locale, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del DLgs. 446/97, le Regioni possono variare le suddette aliquote (eccetto quella prevista per le Amministrazioni Pubbliche) fino ad un massimo dello 0,92%. La variazione può essere differenziata per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DLgs. 68/2011, a decorrere dall’anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’art. 21 del Ddl. di bilancio prevede l’aumento, in misura pari al 2%, delle aliquote di cui all’art. 16 comma 1-bis lett. b) e c), del DLgs. 446/97. Se l’attuale formulazione non subirà modifiche nell’iter parlamentare, l’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).
Pertanto, limitatamente a tali periodi d’imposta, l’aliquota IRAP sarà stabilita, rispettivamente, al 6,65% per gli intermediari finanziari e al 7,9% per le assicurazioni.
Dal momento che l’art. 16 comma 1-bis lett. b) del DLgs. 446/97 richiama l’intero art. 6 del medesimo decreto legislativo, il quale, al comma 9, contempla le holding industriali, l’incremento del 2% dell’aliquota IRAP interessa anche tali soggetti, che per gli anni 2026 - 2028 determineranno l’imposta dovuta applicando alla base imponibile l’aliquota del 6,65%.
Si rammenta che, in occasione dell’intervento normativo (art. 23 comma 5 lett. a) del DL 98/2011) che, nell’ormai lontano 2011, aveva portato al 4,65% l’aliquota d’imposta per i soggetti contemplati dall’art. 6 del DLgs. 446/97, Assoholding, in una nota diffusa il 7 luglio dello stesso anno, aveva sottolineato che l’estensione di tale aumento anche alle holding industriali suscitava motivate perplessità, posto che l’incremento risultava di fatto esteso anche a soggetti, quali le holding industriali che, nelle intenzioni degli estensori del DL 98/2011, non sembravano rappresentarne gli effettivi destinatari.
Nonostante ciò, nel corso degli anni la norma non è mai stata modificata.
In ogni caso, l’aumento di aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i citati soggetti (intermediari finanziari, holding industriali e assicurazioni) dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.
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