Il credito riqualificato da inesistente a non spettante impone il contraddittorio
Atto di recupero annullabile per violazione dell’art. 6-bis della L. 212/2000
Con la sentenza n. 26/2025, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Gorizia ha affrontato un tema di rilevante interesse pratico: l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo anche nei procedimenti di recupero di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ritenuti “non spettanti”. Secondo la Corte, tale obbligo sussiste anche quando il credito non sia “inesistente” in senso tecnico, ma venga disconosciuto in esito a una valutazione dell’Amministrazione sulle spese sostenute.
Il Collegio ha richiamato la distinzione, non meramente terminologica, tra crediti “non spettanti” (cioè richiesti in presenza di spese effettive, ma non ammissibili) e crediti “inesistenti” ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41