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Alternatitivà IVA-registro anche per il mutuo dissenso

/ REDAZIONE

Martedì, 4 novembre 2025

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Il contratto di c.d. “mutuo dissenso” di precedente compravendita va soggetto ad autonoma tassazione, “secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari”. Pertanto, se il trasferimento risulta imponibile a IVA, trova applicazione anche l’ordinario principio di alternatività IVA-registro.
Lo afferma la Cassazione, nell’ordinanza 31 ottobre 2025 n. 28846.

Il caso di specie riguardava un’ipotesi di “mutuo dissenso” di compravendita, ovvero il contratto con cui le parti dispongono di sciogliere un precedente contratto di vendita tra di esse intercorso, come consentito dall’art. 1372 c.c.
La Suprema Corte ribadisce che l’atto di risoluzione consensuale di un precedente contratto, che determini la retrocessione dei beni oggetto del negozio originario, integra un nuovo contratto di contenuto uguale e contrario al precedente, con “effetti di natura retro-traslativa”, che va soggetto a imposta di registro, in quanto esprime capacità contributiva.

Pertanto, secondo la Cassazione, le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto di compravendita, derivante da un nuovo accordo intercorso tra le parti originarie, devono essere assoggettate a autonoma tassazione sotto il profilo dell’imposta di registro.

In questo contesto non vi è però ragione per escludere l’applicazione del principio di alternatività IVA-registro, posto che l’imposta va “applicata secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari”. Pertanto, ove il (retro)trasferimento realizzato col mutuo dissenso risulti, come nel caso di specie, imponibile a IVA, trova applicazione il principio di alternatività IVA-registro (che prescrive l’applicazione dell’imposta di registro fissa per le operazioni imponibili).
La causa viene quindi rimessa alla Corte di Giustizia di 2° grado perché la riesamini applicando tale principio.

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