Impatriati al sud Italia con il beneficio «rafforzato» anche in smart working
Il beneficio potrebbe essere negato nel caso di datore di lavoro estero
L’art. 16 del DLgs. 147/2015 prevede un’importante agevolazione per i lavoratori provenienti da un Paese estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/2019, infatti, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa dei lavoratori che:
- non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento,
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni, e
- svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia,
concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30% (il 70%, quindi, resta esente da imposizione). L’agevolazione ha una durata di 5 anni, salvo la possibilità di ottenere un prolungamento del beneficio, a certe condizioni.
Il comma 5-bis del citato art. ...
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