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Legittimazione estesa del PM all’apertura della liquidazione giudiziale

Notitia decoctionis anche al di fuori di un procedimento penale

/ Fernando CALDIERO

Lunedì, 22 dicembre 2025

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Con l’ordinanza n. 31638 del 4 dicembre 2025, la Corte di Cassazione chiarisce la portata dell’art. 38 del DLgs. 14/2019 (CCII), affermando la legittimazione del Pubblico Ministero a promuovere il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 38 del CCII, ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche al di fuori di un procedimento penale.

La decisione supera definitivamente il modello tipizzato dell’art. 7 del RD 267/42 e valorizza la funzione pubblicistica dell’intervento del PM nel nuovo diritto della crisi.
Il Pubblico Ministero è legittimato ad attivare la procedura ogniqualvolta venga a conoscenza dello stato di insolvenza nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, senza che sia necessario un procedimento penale pendente né la formale iscrizione di una notizia di reato.
L’art. 38 del CCII configura, quindi, una legittimazione ampia e non tipizzata, coerente con la funzione pubblicistica assegnata al PM nel sistema concorsuale.

Uno degli snodi centrali della decisione in commento è rappresentato dal definitivo superamento del modello dell’art. 7 del RD 267/42, fondato su un elenco tassativo di ipotesi legittimanti l’iniziativa del Pubblico Ministero.
Secondo la Cassazione, il legislatore del Codice della crisi ha operato una scelta consapevole, eliminando ogni riferimento a fonti tipiche della notitia decoctionis e sostituendo la tipizzazione con una clausola generale di attivazione, fondata sul dato funzionale dell’acquisizione della notizia nell’ambito dell’attività istituzionale del PM.

Ne consegue l’infondatezza di ogni lettura restrittiva volta a reintrodurre, in via interpretativa, limiti non più previsti dall’ordinamento. Resta esclusa “…la sola ipotesi (che potrebbe definirsi scolastica) della notitia decoctionis appresa «privatamente» dal pubblico ministero, al di fuori dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali”.

Tale soluzione risulta peraltro coerente con gli ultimi approdi interpretativi cui era giunta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di esegesi del previgente art. 7 del RD 267/42; infatti, era stata estesa dalla giurisprudenza della Corte la legittimazione del PM alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in tutti i casi nei quali “lo stesso avesse avuto istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale – senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016) – quanto al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a «modello 45», in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v. Cass. n. 26407 del 2021)”.

La notitia decoctionis idonea a legittimare l’iniziativa del PM può provenire da qualsiasi attività giudiziaria svolta nell’esercizio delle sue funzioni, anche se riferita a soggetti diversi da quello poi destinatario della procedura, purché inseriti nel medesimo contesto economico-imprenditoriale.
Non è richiesta una conoscenza diretta né un accertamento definitivo dello stato di insolvenza, essendo sufficiente una conoscenza qualificata, tale da giustificare l’attivazione del procedimento concorsuale.
In questa prospettiva, l’intervento del PM non assume carattere esplorativo, ma risponde a una logica di presidio istituzionale dell’interesse pubblico.

L’interpretazione accolta dalla Cassazione si inserisce coerentemente nel disegno complessivo del Codice della crisi, che attribuisce rilievo centrale alla tempestiva emersione dell’insolvenza quale strumento di tutela del ceto creditorio e dell’ordine economico.

Il Pubblico Ministero assume un ruolo strutturale nel sistema, quale soggetto chiamato ad attivare il procedimento concorsuale quando l’insolvenza emerga nell’ambito dell’attività giudiziaria, senza essere vincolato a formalismi di matrice penalistica.
La decisione si coordina, inoltre, con i più recenti orientamenti giurisprudenziali che valorizzano la responsabilità degli amministratori nell’attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento in presenza di situazioni di grave e irreversibile crisi.

Nel sistema del Codice della crisi prevale, dunque, la sostanza economica sui formalismi, e l’art. 38 del CCII deve essere letto come norma di sistema, funzionale alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’attività economica.

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