ACCEDI
Lunedì, 22 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Adeguata verifica semplificata con elementi per cui il rischio di riciclaggio è basso

Nel caso di specie rilevano fattori quali la natura giuridica delle parti coinvolte e la congruità dell’operazione col profilo economico del cliente

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Lunedì, 22 dicembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7051 del 26 novembre 2025 ha ad oggetto il caso di un notaio a cui il MEF aveva contestato alcune carenze nello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela, ritenendo che lo stesso si fosse limitato a svolgere controlli di carattere meramente formale, inidonei a intercettare eventuali ipotesi di riciclaggio.
Nel dettaglio, il Ministero evidenziava come dal modulo di adeguata verifica relativo all’atto di compravendita di un fabbricato, di un garage e di un terreno agricolo non risultasse l’esecuzione di alcun approfondimento sulla capacità reddituale dell’acquirente, che sarebbe divenuto titolare di azienda agricola solo successivamente al compimento dell’atto.

Oltre a contestare la possibilità di qualificare l’operazione come soggetta a verifiche semplificate della clientela, nei confronti del professionista venivano rilevate le seguenti omissioni:
- mancato svolgimento di puntuali approfondimenti circa lo scopo e la natura della prestazione;
- carenza di accertamento in ordine alla congruità dell’operazione con il profilo economico del cliente e alla provenienza della provvista impiegata, elementi che non risultano surrogabili dalla personale conoscenza della famiglia dell’acquirente.

Di diverso avviso è la Corte adita secondo cui, nella fattispecie analizzata, esistevano i presupposti per l’adozione di un’adeguata verifica semplificata, che impone al professionista “operazioni di controllo che risultano essere state fatte dal notaio: e cioè l’identificazione del cliente, la raccolta di una dichiarazione scritta in ordine alla sua qualifica di PEP (persona politicamente esposta), la valutazione della situazione al fine di cogliere, oggettivamente o soggettivamente, eventuali profili di anomalia, incoerenza, incongruenza o stranezza”.

In particolare, nella sentenza viene richiamato l’art. 23 del DLgs. 231/2007, dove si stabilisce che “In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’art. 18”. Tale valutazione, è effettuata anche sulla base di quanto indicato dall’art. 17 del decreto, ai sensi del quale “I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Detta proporzionalità è desunta, tra gli altri, da elementi quali la natura giuridica del cliente, il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione, l’area geografica di residenza o sede del cliente, la tipologia dell’operazione e il suo ammontare, la frequenza delle operazioni e la loro ragionevolezza, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.

Tenendo presenti tali parametri, secondo la Corte capitolina deve ritenersi che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l’adozione di una verifica semplificata, ovvero:
- la natura giuridica delle parti coinvolte (persone fisiche) e la loro residenza in area geografica coincidente con quella in cui operava il notaio;
- l’unicità e occasionalità della prestazione;
- la tipologia dell’operazione, volta allo svolgimento dell’attività di impresa agricola da parte dell’acquirente;
- il non elevato valore dell’operazione che non poteva ritenersi irragionevole, in rapporto alle risorse economiche nella disponibilità dell’acquirente e del suo nucleo familiare.

TORNA SU