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Dall’INPS ulteriori indicazioni sulla cessione del quinto della pensione

/ REDAZIONE

Martedì, 3 novembre 2026

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Con la circolare n. 109 di ieri, 2 novembre 2026, l’INPS ha riepilogato le disposizioni applicabili ai finanziamenti concessi ai pensionati pubblici e privati ed estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione, nonché alla traslazione sulla pensione delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate durante l’attività lavorativa. La circolare richiama, in particolare, il DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e il DM 27 dicembre 2006 n. 313, fornendo indicazioni uniformi per la gestione dei relativi piani di ammortamento.

La cessione fino a un quinto della pensione è un finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsato, per un periodo non superiore a dieci anni, mediante trattenute mensili operate dall’INPS sulla pensione. Il rapporto coinvolge: il pensionato cedente, che riceve il prestito e cede una quota della pensione; la società cessionaria, che concede il finanziamento; l’INPS, che, in qualità di terzo debitore ceduto, trattiene la rata e la versa alla società nei limiti della provvista disponibile.

La traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio consiste, invece, nel trasferimento sulla pensione delle rate del finanziamento non ancora rimborsate alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il rimborso prosegue mediante una trattenuta mensile effettuata dall’INPS sul trattamento pensionistico e versata alla banca o all’intermediario titolare del credito residuo; in ogni caso, la traslazione opera purché il trattamento pensionistico presenti i requisiti di cedibilità e capienza.

Quanto ai limiti del finanziamento, la quota cedibile può arrivare fino a un quinto della pensione disponibile, salvaguardando in ogni caso il trattamento minimo. Prima della stipula del contratto è necessario acquisire la comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata mensile, il quale consente di determinare l’ammontare del finanziamento concedibile sulla base di un piano di ammortamento di durata non superiore a dieci anni.

La circolare disciplina, inoltre, il rinnovo, il rimborso anticipato e la rimodulazione del finanziamento e riepiloga gli adempimenti a carico di banche e intermediari finanziari, distinguendo tra società accreditate e convenzionate; per queste ultime sono previsti limiti massimi di TAEG, aggiornati dall’INPS trimestralmente.

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