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Martedì, 3 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Lecita la fusione con annullamento del saldo attivo di rivalutazione

/ REDAZIONE

Martedì, 3 novembre 2026

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Con la risposta a interpello n. 198/2026 di ieri, l’Agenzia delle Entrate non ha ravvisato profili di abuso in una fusione per incorporazione dalla quale è emerso un disavanzo e non è stato ricostituito nel patrimonio netto dell’incorporante il saldo attivo di rivalutazione esistente in capo all’incorporata.

Riprendendo l’orientamento della circ. n. 6/2022, si precisa che, sotto il profilo strettamente normativo, il presupposto di imposizione del saldo attivo è legato alla sola distribuzione dello stesso ai soci.
La stessa circolare non aveva escluso un eventuale sindacato, nella misura in cui l’annullamento della riserva sia espressione di una attribuzione “mascherata” del saldo attivo ai soci attraverso operazioni straordinarie.

Nel caso specifico, l’operazione è stata considerata lineare e non preordinata a vantaggi fiscali indebiti, in quanto finalizzata all’integrazione delle società controllate e all’eliminazione di duplicazioni di funzioni aziendali.
Inoltre, la partecipazione nella società successivamente incorporata era stata acquisita da parti non correlate, non potendosi così configurare fenomeni di operazioni circolari infragruppo.

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