Confimpreseitalia estende alle attività collaterali l’ambito del proprio CCNL Terziario
Previsti nuovi minimi retributivi da ottobre 2026 e 500 euro annui di welfare contrattuale
Lo scorso 28 settembre Confimpreseitalia, Aifos, Assoesercenti, ItalPmi, Uci, Unci e Valitalia Pmi (per parte datoriale) e Fesica (in rappresentanza dei lavoratori) hanno sottoscritto il CCNL che definisce la nuova disciplina collettiva applicabile al personale dipendente delle aziende del terziario (ivi comprese le attività collaterali al commercio, di distribuzione e servizi anche sotto forma di cooperativa), sostitutivo del contratto collettivo del 20 luglio 2023 (codice CNEL H01H), successivamente integrato negli aspetti retributivi dall’Accordo 31 gennaio 2025 (si veda “Aziende del terziario associate a Confimpreseitalia con retribuzioni più alte da gennaio 2025” del 12 febbraio 2025).
La nuova disciplina decorre dal 1° ottobre 2026 e rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2029, sia per la parte economica sia per quella normativa.
Le Parti hanno previsto un incremento complessivo della paga base nazionale conglobata mensile, distribuito tra le decorrenze di ottobre 2026, gennaio 2027, gennaio 2028 e gennaio 2029. I nuovi valori applicabili dal mese di ottobre sono: liv. QA, 2.255,39 euro; liv. QB, 1.877,64 euro; liv. 1, 1.765,42 euro; liv. 2, 1.635,43 euro; liv. 3, 1.507.89 euro; liv. 4, 1.449,43 euro liv. 5, 1.404,33 euro; liv. 6, 1.376,57 euro.
I suddetti importi sostituiscono quelli in essere dal 1° gennaio 2025 in applicazione del richiamato Accordo del gennaio 2025.
Con il nuovo CCNL le Parti hanno altresì regolamentato il welfare contrattuale, stabilendo che a partire dal 1° maggio 2027 (e successivamente ogni 12 mesi) i datori di lavoro saranno tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, degli apprendisti, nonché dei lavoratori a termine in forza e che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, un credito welfare annuale pari a 500 euro, utilizzabile entro il 30 aprile dell’anno successivo. Tale importo si riduce a 250 euro in caso di part time con orario di lavoro inferiore al 50% di quello ordinario.
In ambito normativo, sono diverse le novità che attengono al lavoro a tempo determinato.
La principale riguarda la previsione di criteri cui fare riferimento nella determinazione dell’indennizzo spettante in caso di recesso privo di giusta causa.
Al comma 15 dell’art. 17 si prevede che, in caso di dimissioni, l’impresa abbia diritto a ricevere un’indennità pari al 50% delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza naturale del contratto. Si tratta sicuramente di una previsione di rilievo a tutela dell’impresa, a fronte di prassi contrattuali e orientamenti di giurisprudenza che, in mancanza di previsioni espresse contenute nei CCNL, tendono generalmente a quantificare tale indennità in misura inferiore, applicando per analogia le disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato, nello specifico quelle relative al preavviso e alla relativa retribuzione di fatto comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
Il comma 14 si riferisce invece all’ipotesi inversa, quella del licenziamento senza giusta causa operato dal datore di lavoro, con la previsione di un indennizzo pari al 100% delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del rapporto, a meno che il datore di lavoro non procuri al lavoratore a termine licenziato un’occupazione analoga (per durata e retribuzione) presso altra impresa.
È poi rinnovata la descrizione delle fattispecie riconosciute quali causali “contrattuali” che consentono (in fase sia di stipula iniziale che di successiva proroga) l’apposizione di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi. Per l’elenco completo delle fattispecie – tra le quali si annoverano, ad esempio, l’implemento di attività per i saldi di fine stagione estiva o invernale o la necessità di introdurre nella propria organizzazione competenza specifiche – si rinvia al comma 6 dell’art. 17.
In tema di malattia si segnala l’estensione al 100% della copertura retributiva sin dal primo giorno di assenza, a eccezione degli eventi morbosi eccedenti il quarto nel corso dell’anno di calendario, per i quali l’integrazione avviene solo a partire dal quarto giorno.
È stata inoltre definita la disciplina delle attività stagionali, il cui ambito ricomprende ora anche i periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni, a iniziative promozionali o commerciali, nonché a fasi di intensificazione stagionale o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale.
Tra gli elementi di novità troviamo anche l’introduzione di un mansionario specifico per il personale dipendente preposto alla governance e alla gestione dei sistemi di IA.
Le Parti hanno designato Ob Italia Previdenza quale Fondo di previdenza complementare di settore, con un contributo conto impresa pari allo 0,55%, a condizione che il lavoratore versi un contributo di pari misura.
Per le altre novità si rinvia al testo integrale del CCNL.
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