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FISCO

Elenco minimo di violazioni della normativa doganale e di sanzioni non penali

Le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali saranno registrate attraverso il Data Hub

/ Ettore SBANDI

Martedì, 3 novembre 2026

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Il nuovo Codice doganale dell’Ue, varato il 16 settembre scorso con il regolamento (Ue) 2108/2026, compie un altro, rilevante passo verso il lento processo di armonizzazione delle sanzioni doganali, grazie a un complesso sistema di norme che indirizzano i sistemi normativi dei singoli Stati membri oltre alle più semplici petizioni di principio, costruendo un’architettura delle penalità doganali che si ritiene in grado di impattare direttamente anche sul sistema nazionale italiano.

Con il DLgs. 141/2024 sono state infatti varate le disposizioni nazionali complementari all’attuale Codice, nell’ambito delle quali è stato radicalmente ridisegnato il sistema sanzionatorio nazionale, particolarmente rigido (sia per le sanzioni principali, sia per le accessorie, come la confisca) e fondato, di base, su un sistema di stampo penalistico, che degrada ad amministrativo solo se le ipotesi di errata dichiarazione ingenerano importi di dazi ridotti, inferiori a 10.000 euro.

Questo sistema, spesso molto discusso e oggetto, nei suoi soli primi due anni di vigenza, di numerosi interventi di mitigazione, legislativi e di prassi, potrebbe ora essere ripensato, in una logica più in linea con gli indirizzi unionali, che decomprima l’esercizio del diritto di difesa del contribuente e si presenti complementare al nuovo quadro Ue.
In effetti, l’art. 273 del nuovo Codice doganale, pur confermando gli attuali principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, prevede un elenco minimo di violazioni della normativa doganale e di sanzioni non penali per tali violazioni, impostando le penalità di settore quali sanzioni di carattere amministrativo e pure essendo stabilito che nulla osta a che gli Stati membri prevedano misure più severe in caso di violazioni della normativa doganale.

Oltre a ciò, con l’art. 274, il legislatore Ue si occupa di individuare gli ambiti di intervento (recte, i comportamenti) oggetto di sanzione, molti dei quali – si rileva – non espliciti nell’attuale sistema nazionale. In particolare, devono essere previste sanzioni (almeno) per: mancato rispetto degli obblighi derivanti da una decisione; mancato rispetto dell’obbligo di fornire alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, dati completi e accurati in conformità della normativa doganale; mancato rispetto dell’obbligo di tenere scritture previsto dalla normativa doganale; mancato rispetto delle norme in materia di sottrazione di merci alla vigilanza doganale; mancato rispetto degli obblighi relativi ai regimi doganali; mancato rispetto degli obblighi di un importatore o di un esportatore di fornire dati e presentare merci compliant a ogni obbligo previsto dalla normativa applicabile in dogana.

Sono poi previste sanzioni per inosservanza sistematica in caso di vendite a distanza, che possono arrivare fino al 4% o al 6% del valore delle importazioni del periodo verificato.

La norma più rilevante è però, forse, l’art. 275, di maggiore impatto sistematico, perché entra non tanto sulle fattispecie da punire, ma sui criteri applicativi delle sanzioni, con elementi di assoluta novità che appaiono stridere con quelli, attuali, previsti dal DLgs. 141/2024.

Per norma primaria, il nuovo Codice doganale dell’Ue stabilisce così che gli Stati membri garantiscono che, al momento di decidere il tipo di sanzione e la gravità, si tenga debitamente conto di quanto segue:
- se la violazione della normativa doganale è stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
- la natura, la gravità, la ripetizione e la durata della violazione della normativa doganale;
- l’impatto della violazione della normativa doganale sugli interessi finanziari e su altri interessi in materia di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;
- il livello di cooperazione con l’autorità doganale per porre rimedio alla violazione della normativa doganale e mitigarne gli eventuali effetti negativi;
- tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti del caso, conformemente al diritto nazionale.

Le sanzioni, inoltre, possono consistere non solo in un onere pecuniario, ma anche: nella revoca, sospensione o modifica di un’autorizzazione di cui è titolare la persona interessata; nella confisca delle merci coinvolte nella violazione della normativa doganale; in un avvertimento; o in un’altra sanzione.

Tutte le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali saranno registrate e messe a disposizione dell’Autorità doganale dell’Ue attraverso il Data Hub, la Commissione europea ne valuterà l’efficacia nel tempo mentre, quanto all’immediatezza degli oneri istituzionali, è previsto che gli Stati membri notifichino alla Commissione europea le disposizioni di diritto nazionale da loro adottate ai sensi delle disposizioni in parola entro il 19 marzo 2028.
Questa data potrebbe essere letta come traguardo temporale ultimo per cogliere l’opportunità, finalmente, di un ripensamento del sistema nazionale in una logica ora più equa e garantista della difesa piena del contribuente, coerente con l’impianto voluto dal nuovo Codice doganale dell’Ue.

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