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Venerdì, 6 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nessuna incompatibilità legale dell’interdittiva antimafia con la CNC

Occorre dimostrare gli effetti sul piano e la praticabilità del risanamento

/ Francesco DIANA

Venerdì, 6 novembre 2026

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Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può ricorrere alle misure protettive ex art. 18 del DLgs. 14/2019 allo scopo di evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza (art. 2 comma 1 lett. p) del DLgs. 14/2019).

La loro applicazione è subordinata all’iniziativa dell’imprenditore che può farne richiesta contestualmente alla nomina dell’esperto ovvero con una successiva istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Le misure protettive hanno un’efficacia c.d. semiautomatica (Trib. Brindisi 3 marzo 2025) che decorre dal momento stesso della pubblicazione nel Registro delle imprese della richiesta dell’imprenditore, unitamente all’accettazione dell’esperto.

Il consolidamento definitivo degli effetti, sebbene entro i limiti della durata accordata ed eventualmente oggetto di proroga (art. 19 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019), richiede la loro successiva conferma da parte dell’autorità giudiziaria (Trib. Napoli 15 luglio 2025, Trib. Nola 15 maggio 2025 e Trib. Firenze 28 aprile 2025).
La decisione, infatti, spetta al tribunale chiamato a verificare che la protezione richiesta sia funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative.

Ciò presuppone, innanzitutto, che sia verificata la sussistenza di un percorso di ristrutturazione ragionevolmente perseguibile, la cui rappresentazione è affidata al progetto di piano di risanamento ex art. 19 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019.

In merito, il giudizio del tribunale ha natura prognostica e sommaria, pertanto il giudice non è tenuto né ad accertare l’effettiva realizzabilità del piano, né a formulare delle proprie valutazioni circa le possibili successive procedure di regolazione della crisi.

La verifica è tesa a rilevare che il risanamento sia ragionevole e non meramente teorico, che non poggi su prospettive solo programmate o su iniziative solo astrattamente progettate.
Inoltre, è essenziale che le trattative siano state concretamente avviate, esistano, siano effettive ed attuali, senza che ciò comporti la necessità che vi siano accordi già perfezionati o interlocuzioni che abbiano raggiunto un avanzato grado di maturazione.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Marsala con ordinanza del 20 agosto 2026.

La Corte si sofferma, poi, sull’eventuale rilevanza del procedimento di prevenzione collaborativo ex art. 94-bis del DLgs. 159/2011 a carico della cooperativa ricorrente, a cui ha fatto seguito la successiva adozione dell’informativa antimafia interdittiva.

Ferma la necessità di una completa e trasparente rappresentazione della situazione dell’impresa e, dunque, delle vicende che la interessano, si evidenzia che la sopravvenuta interdittiva antimafia non costituisce, di per sé, una causa legale automatica di incompatibilità con la composizione negoziata della crisi.
Tuttavia, è necessario il riscontro che la stessa non comporti effetti tali da pregiudicare la concreta realizzabilità del percorso di risanamento ipotizzato.

Si tratta di dimostrare, nello specifico, che l’intero assetto negoziale del piano regga, che le interlocuzioni con le parti interessate possano proseguire e, non ultimo, che le iniziative economiche e societarie previste siano ancora concretamente praticabili.

Diversamente, la lacuna informativa è tale che, unitamente alla valutazione di altre circostanze (per esempio lo stallo delle trattative), il tribunale possa disporre il rigetto della domanda di conferma delle misure protettive.
A nulla rileva, in tal caso, la mancata segnalazione dell’esperto circa l’eventuale venir meno della prospettiva di risanamento o il mancato avvio della procedura di archiviazione dell’istanza, non potendo attribuire alcun rilievo positivo a tale circostanza da colmare il deficit informativo.

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