Misure cautelari anche oltre il termine massimo di protezione
Grava sul debitore l’onere di provare l’utilità della misura e la sua proporzionalità rispetto al sacrificio richiesto ai creditori
Nell’ambito della composizione negoziata il debitore, oltre alle misure protettive di cui all’art. 18 del DLgs. 14/2019, può chiedere anche la concessione di specifiche misure cautelari, la cui principale caratteristica è quella dell’atipicità.
Si tratta, infatti, di misure specifiche, selettive e dirette nei confronti dei creditori e dei terzi che comprendono ogni provvedimento idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative (Trib. Avezzano 22 aprile 2025 n. 245).
Al pari delle misure protettive, la finalità è sempre quella di assicurare il buon esito delle trattative, proteggere il patrimonio della società in crisi e salvaguardare la continuità aziendale; inoltre, entrambe le misure si basano su una valutazione prognostica di attendibilità e di fattibilità del piano di risanamento e sono temporanee.
Quest’ultima caratteristica presuppone che la misura cautelare si concreti in un provvedimento di natura provvisoria, con una finalità specifica e, dunque, soggetto a un termine di durata.
Ciò esclude ogni possibile intervento giudiziale che possa comportare un definitivo e irreversibile mutamento della situazione giuridica in essere (Trib. Nocera Inferiore 22 maggio 2026).
La domanda di concessione delle misure cautelari può essere contestuale ovvero successiva a quella di conferma delle misure protettive; inoltre, sembra ammettersi la possibilità che il debitore presenti istanza di adozione del provvedimento cautelare anche in caso di sopravvenuta inefficacia delle misure protettive (App. Bologna 14 aprile 2025).
Diversamente da queste ultime, le misure cautelari non sono soggette ad alcuna efficacia automatica, neppure provvisoria, pertanto la loro concessione richiede il necessario intervento del giudice, e i relativi effetti decorrono solo dal momento in cui questi dispone positivamente.
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che il debitore possa comunque ottenerne l’adozione inaudita altera parte, posticipando l’instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.
Il vaglio giudiziale si concentra sulla verifica della sussistenza del fumus boni iuris, del periculum in mora e, non ultimo, del principio di proporzionalità tra il sacrificio richiesto dal debitore ai creditori e gli interessi di questi ultimi.
È necessario, dunque, che vi sia una concreta perseguibilità del risanamento, che le trattative si stiano effettivamente svolgendo e che, ulteriormente, vi sia una disponibilità dei creditori a trattare (Trib. Salerno 2 luglio 2026 e Trib. Nocera Inferiore 2 luglio 2026).
La positiva sussistenza di tali elementi, inoltre, è tale da rendere ammissibile anche la concessione di una misura cautelare oltre la scadenza del termine ultimo di durata complessiva (240 giorni) delle misure protettive (art. 19 comma 5 del DLgs. 14/2019).
In tal caso, oltre alla necessità che si tratti di un provvedimento specifico da adottarsi nei confronti di destinatari determinati, la verifica dei presupposti si connota per un maggior approfondimento del pregiudizio che la mancata concessione possa arrecare al risanamento.
Per il fumus bonis iuris è necessario, infatti, che si dia evidenza incontrovertibile del costante progresso della composizione negoziata e della concretizzazione di atti finalizzati alla ristrutturazione dei debiti.
Il periculum in mora, invece, richiede che si provi che l’azione del creditore possa compromettere l’esito della composizione negoziata, ormai giunta a uno stadio di avanzamento rilevante.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Salerno con l’ordinanza del 16 luglio 2026, consolidando la posizione già espressa con provvedimento del 10 luglio 2026.
In altri termini, se esistono comprovate esigenze di protezione mirata per il buon esito di un percorso di composizione ormai giunto a uno stadio avanzato conclusivo, possono concedersi misure cautelari selettive anche oltre i termini di protezione previsti.
In ogni caso è necessario un intervento ex ante del giudice, mentre sul debitore grava l’onere di provare l’utilità della misura e la sua proporzionalità rispetto al sacrificio richiesto ai creditori (Trib. Salerno 10 luglio 2026).
In verità il tema della durata delle misure cautelari resta ancora dibattuto tra orientamenti contrapposti che, diversamente, legano il termine a quello concesso per le misure protettive (Trib. Crotone 4 gennaio 2025 e Trib. Roma 14 ottobre 2024), piuttosto che al periodo massimo di composizione negoziata (Trib. Roma 19 marzo 2025).
Ulteriormente si ritiene che per le misure cautelari si applichi sempre il limite temporale massimo di 12 mesi di cui all’art. 8 del DLgs. 14/2019 (Trib. Roma 15 febbraio 2025 n. 327), sebbene non manchino posizioni contrarie secondo cui tale termine possa essere superato dal vaglio del giudice (Trib. Imperia 20 febbraio 2024).
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