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Venerdì, 14 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

IVA del 10% per le prestazioni di adeguamento energetico

Esaminato il trattamento fiscale dei servizi resi dalle ESCo agli enti gestori degli immobili di edilizia popolare

/ Emanuele GRECO e Enrico ZANETTI

Venerdì, 14 agosto 2026

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Con la risposta a interpello n. 956-3/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile agli interventi di efficientamento energetico che accedono al sostegno finanziario previsto dall’incentivo “M7-I17” di cui al decreto “ALER” del 9 aprile 2025, nonché ai rapporti giuridici che sussistono tra gli enti gestori degli immobili di edilizia residenziale pubblica e le società di servizi energetici (ESCo), incaricate dell’esecuzione degli interventi di efficientamento.

In termini generali, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni rese dalle ESCo nei confronti degli enti, ravvisando una natura sinallagmatica dei rapporti convenuti e la natura di “corrispettivi” sia della quota parte delle somme riferibili alla sovvenzione dell’incentivo “M7-I17”, sia della quota parte dei costi espressamente previsti a carico degli enti e materialmente corrisposti da questi ultimi (si veda “Importi incentivati per l’efficienza energetica di case popolari da fatturare con IVA” del 16 luglio 2026).

Secondo l’Agenzia, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA anche i canoni di gestione pluriennale che gli enti sono tenuti a corrispondere alle ESCo per l’attività di gestione degli impianti realizzati, sia nell’ambito dei contratti di prestazione energetica o di rendimento energetico (c.d. “EPC”) ex art. 2 comma 2 lett. n) del DLgs. 102/2014, sia nell’ambito degli altri contratti di partenariato pubblico-privato.

Ulteriori importanti chiarimenti riguardano le condizioni di applicazione del meccanismo dello split payment, nonché dell’aliquota IVA agevolata per il servizio di fornitura di energia termica.

Fermo restando che gli enti gestori degli immobili di edilizia residenziale pubblica rientrano nell’ambito soggettivo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, si rammenta che tale meccanismo non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore che, in forza di una disciplina speciale, ha già nella propria disponibilità il corrispettivo dovuto (si veda “Escluse da split payment le operazioni senza pagamento del corrispettivo” del 13 novembre 2025).

Con riguardo alla quota parte dei costi relativi alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico che trovano copertura nella sovvenzione di cui all’incentivo “M7-I17”, gli enti non effettuano alcun pagamento, dal momento che le ESCo ricevono il contributo direttamente dal GSE in forza della particolare disciplina di cui al DM 9 aprile 2025.
Per tali prestazioni, l’Agenzia conferma l’esclusione dall’ambito applicativo dello split payment e, dunque, l’assoggettamento delle medesime ad IVA con il metodo della rivalsa.

Per quanto concerne l’aliquota del 10%, riferita al servizio di fornitura di energia termica, erogato dalla ESCo all’ente (qualora la ESCo sostenga i costi per il vettore energetico), essa trova un limite nel fatto che l’energia deve essere erogata per uso domestico, ai sensi del n. 122) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (si veda “Canone periodico da contratto EPC con IVA a geometrie variabili” del 24 giugno 2025).

Richiamando la risalente C.M. n. 82/99, l’Agenzia delle Entrate rammenta che il riferimento della disposizione al c.d. “uso domestico” limita l’aliquota ridotta alle sole somministrazioni per le quali l’energia è impiegata nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità.
In mancanza della predetta condizione (la quale sembra tuttavia sussistere nella fattispecie esaminata nell’interpello), la fornitura non potrà fruire dell’aliquota del 10% ai sensi del richiamato n. 122 della Tabella A, parte III.

Interventi qualificabili tra le manutenzioni

In ultimo, è stato esaminato il trattamento IVA dei canoni relativi alle attività di manutenzione e conduzione degli impianti (in sostanza le centrali termiche), gestiti dalle società di servizi energetici ESCo. L’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% con riguardo ai “canoni di contributo all’investimento relativi all’adeguamento energetico degli immobili”, poiché, secondo la valutazione effettuata dall’Associazione di categoria istante ossia Federcasa (Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale), essi sono riconducibili a prestazioni di manutenzione straordinaria ex art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, relative a immobili abitativi.

Nella misura in cui i canoni costituiscano il corrispettivo di “prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (...) agli edifici di edilizia residenziale pubblica”, si rende quindi applicabile l’aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-duodecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

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