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IMPRESA

La quota di srl in comproprietà va a un mandatario

Il rappresentante comune può essere revocato per giusta causa

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 28 settembre 2026

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Il Tribunale di Venezia è stato recentemente chiamato a dirimere una controversia tra un fratello e una sorella divenuti comproprietari di una partecipazione in una srl in seguito alla morte del padre. Funzionali rispetto alla decisione, adottata il 5 luglio 2025, sono risultati alcuni importanti chiarimenti in ordine alla disciplina di cui all’art. 2468 comma 5 c.c.

Nel caso di specie la quota in comproprietà era pari all’80% del capitale sociale. I due fratelli erano titolari anche, per pari importo, dell’ulteriore 20% (di cui era, però, usufruttuaria la madre). Il fratello, poi, oltre a essere il rappresentante comune della comunione, era anche amministratore delegato e Presidente del CdA della società, nel quale sedeva con la sorella che gli contestava il tentativo di estrometterla dalla gestione sociale, che, a suo dire, risultava condotta in modo del tutto autonomo e abusando del ruolo di rappresentante comune. Si attestava, infatti, come il fratello, oltre a opporsi indebitamente alla divisione della quota in comunione (tanto da obbligarla a introdurre un giudizio divisionale), esercitasse il proprio ruolo di rappresentante comune senza minimamente coinvolgerla. Se ne chiedeva, quindi, la revoca in via cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il fratello, di contro, da un lato, eccepiva l’inammissibilità di un ricorso cautelare autonomo in pendenza della causa di divisione della partecipazione, dall’altro, sosteneva che la maggior parte delle condotte contestategli non fossero pertinenti alla carica di rappresentante comune, ma a quella gestoria, rispetto alla quale sarebbe stato necessario azionare i relativi rimedi.

A fronte di tutto ciò, il Tribunale evidenzia, in primo luogo, come la funzione del rappresentante comune sia quella di interlocutore della comunione (ereditaria) di partecipazioni nei confronti della società. La ratio della presenza di un rappresentante comune – la cui nomina e permanenza in funzione è imposta dalla legge – viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti.
Il rappresentante comune della partecipazione deve fornire il necessario impulso all’attività della comunione e raccogliere le manifestazioni delle volontà dei comunisti finalizzate all’esercizio del diritto di voto in assemblea; il tutto secondo le maggioranze stabilite dal regolamento della comunione, ove esistente, ovvero dalla legge.
Tale soggetto, dunque, esercita i diritti sociali senza assumere la veste di amministratore con poteri decisori propri, bensì solo quella del rappresentante unico della volontà dei contitolari della partecipazione sociale, risultando, così, dotato di una legittimazione non primaria, ma solo derivata.

In linea di principio, quindi, è esclusa la possibilità di riconoscere in capo al rappresentante comune una propria volontà autonoma e distinta rispetto a quella dei propri rappresentati. Egli non può essere collocato sul medesimo piano dell’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1105 c.c., per adottare atti di gestione della cosa comune nell’ipotesi in cui non si formi una maggioranza o non si prendano i provvedimenti necessari.
La figura del rappresentante comune delle partecipazioni deve, infatti, essere ricondotta a quella del mandatario. Si tratta di un soggetto che riceve un mandato collettivo da parte dei partecipanti alla comunione al fine di gestire la comunione stessa secondo le indicazioni e i limiti imposti nell’atto di nomina o per esercitare i diritti amministrativi dei soci in nome e per conto di tutti i comunisti.

Trattandosi di mandato collettivo, poi, la revoca del rappresentante comune deve derivare, di regola, da tutti i mandatari o essere deliberata dalla comunione secondo le maggioranze previste.
Esso, peraltro, può essere revocato anche da uno solo dei mandatari che si trovi in posizione di minoranza, ma ciò è possibile solo qualora ricorra una giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 1726 c.c.

È pertanto possibile che uno dei comunisti, dopo avere manifestato unilateralmente la volontà di revocare il mandatario, richieda all’autorità giudiziaria l’accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca.
Così come, di riflesso, è ammissibile un’azione cautelare che disponga la revoca in via provvisoria e urgente del rappresentante comune – volta ad assicurare gli effetti positivi di una sentenza di merito che accerti la sussistenza di una giusta causa di revoca – per l’ipotesi in cui il mantenimento della carica sia suscettibile di causare un pregiudizio grave e irreparabile alla comunione e ai soci contitolari.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Venezia conclude sottolineando come costituisca un grave e conclamato inadempimento dei principali doveri del rappresentante comune, integrante giusta causa di revoca, il fatto di esercitare la carica come se fosse titolare esclusivo della partecipazione, procedendo in via unilaterale a formare la volontà della comunione, che invece necessiterebbe di un voto a maggioranza espresso in assemblea. Il rappresentante comune, di conseguenza, è stato revocato.

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