Per accreditarsi al cinque per mille regolarizzazione in scadenza
Entro il 30 settembre occorre versare la sanzione di 250 euro
Gli enti che non hanno effettuato, entro la relativa scadenza, l’iscrizione per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF, possono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 30 settembre.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DL 16/2012 (dal 2027, art. 344 comma 2 del DLgs. 5 agosto 2026 n. 141), infatti, gli enti che, pur essendo in possesso dei previsti requisiti, non hanno effettuato gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione, possono beneficiare di una sanatoria:
- presentando le domande di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;
- versando una sanzione pari a 250 euro.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2012 (§ 4):
- possono fruire della regolarizzazione tutti gli enti destinatari del cinque per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini prescritti;
- i requisiti per l’ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti.
Con specifico riguardo agli enti individuati dal DPCM 23 luglio 2020 (enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e sanitaria):
- la domanda di accreditamento deve essere presentata all’Amministrazione competente, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito prodotto informatico, entro il 10 aprile;
- entro il 20 aprile l’Amministrazione pubblica sul proprio sito web l’elenco “provvisorio” degli enti iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;
- l’elenco “definitivo” degli iscritti è pubblicato entro il 10 maggio.
In sostanza, l’accreditamento al beneficio del cinque per mille può essere effettuato:
- entro il 10 aprile (termine ordinario);
- oppure entro il 30 settembre (con la “sanatoria”), versando un importo pari a 250 euro.
Fermi i termini sopra indicati per richiedere l’accreditamento al cinque per mille, per gli enti che richiedono l’iscrizione al RUNTS nel 2026 la verifica dei presupposti per accedere al beneficio è effettuata al 31 dicembre 2026. Entro tale data la procedura di iscrizione al RUNTS deve essersi conclusa con il provvedimento di iscrizione; diversamente, nonostante la domanda per il cinque per mille sia stata tempestivamente presentata, l’accreditamento per l’anno finanziario 2026 non si perfeziona. In altre parole, la positiva conclusione della procedura di iscrizione al RUNTS costituisce il presupposto necessario affinché anche l’accreditamento per il cinque per mille vada a buon fine.
Una volta effettuato, l’accreditamento esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Pertanto, in costanza di requisiti, nessun adempimento ulteriore è dovuto dagli enti che risultano già iscritti negli elenchi permanenti. Ciò ad eccezione degli enti che avevano la qualifica di ONLUS.
A seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore dal 2026, infatti, per le ex ONLUS l’iscrizione al RUNTS è diventata una condizione necessaria per accedere al cinque per mille, anche da parte di quegli enti che risultavano già accreditati in qualità di ONLUS e inseriti nell’“Elenco permanente degli enti iscritti 2026 - ONLUS accreditate al 31/12/2025”. Per le domande presentate entro il 31 marzo 2026 e accolte entro l’anno, l’ingresso al RUNTS avviene in continuità e l’ente può mantenere il diritto al contributo del cinque per mille derivante dalla pregressa iscrizione nell’elenco permanente. Diversamente, si rende necessaria un’apposita istanza di accreditamento in fase di iscrizione al RUNTS, per la quale si può beneficiare della regolarizzazione.
Si ricorda che il versamento della sanzione ai fini della remissione in bonis avviene:
- utilizzando il codice tributo “8115”;
- mediante il modello F24 ELIDE;
- senza poterla compensare con eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941