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Mercoledì, 23 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Per il CPB 2026-2027 schede di sintesi disponibili nel cassetto fiscale

L’Agenzia calcola le imposte dovute per il regime del ravvedimento

/ Alberto GIRINELLI

Mercoledì, 23 settembre 2026

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Al pari di quanto previsto per gli scorsi anni, i contribuenti potenzialmente interessati all’applicazione del CPB 2026-2027 possono trovare, all’interno del proprio cassetto fiscale, una scheda di sintesi in materia, predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Le informazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria puntano a promuovere l’adesione al CPB 2026-2027, considerato l’approssimarsi del termine per effettuare la scelta, che per quest’anno scade il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre 2026 cade di sabato).

Il contenuto del prospetto, che non viene generato nel caso in cui risulti già in essere una proposta di concordato per il biennio 2025-2026, varia in base alla situazione del singolo contribuente. In particolare:
- per i soggetti che non hanno aderito al CPB 2024-2025, la scheda si limita a elencare gli effetti dell’adesione per i periodi di imposta 2026 e 2027, accanto ad alcuni dati di sintesi relativi all’ISA applicato per il periodo di imposta 2024;
- per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, la scheda ricorda gli ulteriori effetti premiali legati al rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, proponendo inoltre il calcolo delle imposte dovute per accedere al regime del ravvedimento 2020-2023.

Il DLgs. 148/2026 ha infatti introdotto nuovi benefici, applicabili esclusivamente ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’applicazione dell’istituto anche per il biennio successivo; in particolare, il rinnovo del CPB viene incentivato con:
- l’aumento delle soglie di esonero per l’apposizione del visto di conformità, che sono innalzate a 100.000 euro per quanto riguarda la compensazione o il rimborso dei crediti IVA e a 70.000 euro per l’uso in compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP;
- l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72;
- la disapplicazione degli interessi in caso di versamento rateale di saldo e primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP.
Per i soggetti che rinnovano il CPB non sono dovute, inoltre, le maggiorazioni di acconto di cui all’art. 20 commi 2 e 3 del DLgs. 13/2024.

La scheda di sintesi ricorda, inoltre, che l’adesione al CPB consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota agevolata variabile dal 10% al 15% in base al punteggio ISA, relativamente alla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’adesione al CPB, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta 2025.

Oltre a quanto sopra illustrato sui benefici riservati a chi rinnova l’adesione, le sezioni dedicate al CPB non presentano particolari novità. La sezione di chiusura del prospetto, denominata “Ulteriore opportunità per chi accede al concordato”, propone il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare ai fini dell’accesso al nuovo regime del ravvedimento, che consente di ottenere l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente ai periodi di imposta compresi tra il 2020 e il 2023; per espressa disposizione normativa, tale opportunità è riservata ai contribuenti che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

Il calcolo delle imposte sostitutive dovute non viene effettuato nel caso in cui risulti dichiarata una causa di esclusione ISA, siano pervenuti modelli ISA con dati incompleti (si tratta, ad esempio, del caso della mancata acquisizione delle variabili precalcolate) o non risulti presente il modello ISA; sono fatti salvi i casi in cui la causa di esclusione ISA rientri tra quelle ammesse ai fini dell’applicazione del regime del ravvedimento 2020-2023 (cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19, periodi di non normale svolgimento dell’attività e soggetti multiattività).

Le tabelle esplicative, divise per imposte dirette e IRAP, indicano per ogni periodo di imposta:
- il punteggio ISA del contribuente;
- il reddito dichiarato;
- l’incremento della base imponibile (collegato al punteggio ISA);
- la base imponibile;
- la relativa aliquota (anch’essa collegata al punteggio ISA);
- l’importo dell’imposta sostitutiva.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia in occasione delle precedenti versioni del regime del ravvedimento, gli elementi e le informazioni nella scheda di sintesi sono “utili per la determinazione delle imposte sostitutive” (e quindi non vincolanti), ricavati dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta interessati, e messi a disposizione dei contribuenti.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, in unica soluzione; in alternativa, è possibile optare per il pagamento rateale, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 16 marzo 2027.

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