Importatore individuato soprattutto in funzione del suo potere decisionale
Nel nuovo Codice doganale Ue alla figura è attribuita autonoma rilevanza
Tra le novità di maggiore impatto recate dal nuovo Codice doganale dell’Ue si annovera senz’altro la nuova definizione di importatore, che segna un netto cambio di paradigma rispetto alla precedente disciplina, all’insegna, ora, di una serie di maggiori oneri e responsabilità per tali soggetti, ai quali è richiesto anzitutto il requisito dello stabilimento nell’Ue. In effetti, il Reg. Ue n. 2026/2108 introduce nel diritto doganale dell’Unione un inquadramento sistematico dell’importer of records (IOR), ora individuato principalmente in funzione del suo potere decisionale esercitato rispetto all’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, prima che alla capacità di procedere ad una dichiarazione di presentazione delle merci in dogana.
La portata della nuova disciplina emerge chiaramente dal confronto con l’assetto vigente. Il Reg. n. 952/2013 (attuale CDU) non contiene una definizione generale di importatore. Una nozione in tal senso è solo rinvenibile nell’All. B del Reg. n. 2015/2446, che, per il dato 13 04 000 000, identifica l’importatore nella parte che presenta la dichiarazione di importazione o per conto della quale essa è presentata. Si tratta, dunque, di una definizione funzionale alla dichiarazione e ai relativi dati, non di una qualifica soggettiva generale.
Un’impostazione parimenti funzionale emerge dalle disposizioni di cui al DLgs. 141/2024, in qualche modo confermative della prassi doganale (cfr. circolare Agenzia delle Dogane n. 40/2021), secondo cui l’importatore è il soggetto in grado di fornire le informazioni richieste per l’applicazione del regime doganale dichiarato che, se non stabilito nell’Ue, deve avvalersi di un dichiarante invece necessariamente stabilito nell’Ue, agente necessariamente in rappresentanza indiretta. Tale ricostruzione risulta coerente con l’assetto del CDU vigente, che pone al centro la figura del dichiarante. Ai sensi dell’art. 5, punto 15, è tale la persona che presenta una dichiarazione doganale in nome proprio ovvero la persona in nome della quale essa è presentata. Nella rappresentanza diretta il dichiarante è il rappresentato; in quella indiretta è invece dichiarante il rappresentante, che agisce in nome proprio ma per conto altrui.
Il nuovo Codice attribuisce invece autonoma rilevanza all’importatore, individuandolo secondo nuovi schemi che non sono dichiarativi, ma funzionali, peraltro distinti a seconda che lo schema di vendita sia quello ordinario o quello delle distant sales. Fuori da caso vendite a distanza (dove si apre il tema dell’importatore “presunto”, individuato nella piattaforma), l’art. 5, punto 13, definisce l’IOR mediante criteri ordinati. È anzitutto importatore la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un Paese terzo siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione e, se tale potere è stato assunto da un’altra persona, la qualifica compete a quest’ultima. In via residuale vengono in considerazione il trasportatore e il titolare delle merci.
Alla qualifica di importatore sono poi correlati gli obblighi dell’art. 27 del CDU, per cui, anzitutto, può esservi un solo importatore alla volta, tenuto a: rendere disponibili e conservare le informazioni richieste; assicurare il pagamento dei dazi e degli altri oneri; garantire la conformità delle merci; addirittura, segnalare le movimentazioni sospette o le manipolazioni non autorizzate conosciute.
Il mutato assetto si riflette anche con il nuovo, necessario coordinamento con la rappresentanza doganale. Ai sensi dell’art. 33 nuovo CDU, se l’IOR rappresentato è stabilito nell’Unione, il rappresentante indiretto risponde in solido con quest’ultimo ai fini degli obblighi del citato art. 27. Se il rappresentato non è stabilito nell’Ue, il rappresentante indiretto è invece considerato importatore ai fini dei medesimi obblighi. La responsabilità non riguarda soltanto il pagamento dei dazi e degli altri oneri (e qui si pone già un tema sulla legittimità della detrazione IVA, se del caso), ma comprende anche gli obblighi informativi e di conformità, anche se resta da indagare l’estensione delle verifiche richieste al rappresentante e quali informazioni dovranno essergli rese disponibili dal soggetto per conto del quale agisce.
Come già oggi avviene per l’esportazione (quando esportatore è un soggetto solo a tal fine individuato da un un soggetto non stabilito nell’Ue), analoghe esigenze di coordinamento potranno porsi rispetto alle diverse discipline settoriali applicabili all’importazione. In via esemplificativa, si richiamano le regole CBAM ed EUDR, come le regole sulla sicurezza, salute, sulle restrizioni o sulle discipline extratributarie speciali applicabili in import.
Non potendo desumersi dalla sola qualifica prevista dal nuovo Codice un’automatica estensione degli obblighi stabiliti da tali normative, la relazione tra le diverse qualifiche dovrà essere valutata alla luce delle disposizioni applicabili e dei relativi chiarimenti interpretativi. Al contempo, il nuovo assetto richiederà di distinguere i diversi titoli di responsabilità connessi all’importazione, verificando il ruolo assunto dagli operatori e le responsabilità derivanti dalla normativa doganale e dalle discipline settoriali applicabili.
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