Dichiarazione integrativa per la DST
Il principio di diritto n. 2, pubblicato ieri, ha chiarito che è possibile presentare dichiarazioni integrative, anche a favore, per l’imposta sui servizi digitali di cui all’art. 1 commi 35 ss. della L. 145/2018.
Tale indicazione muove dalla formulazione del § 6.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 13185/2021, attuativo delle disposizioni che regolano tale tributo, il quale considera applicabili in quanto compatibili le norme del DPR 322/98, tra le quali rientrano quelle in tema di dichiarazioni integrative.
A supporto di tale indicazione è stato, inoltre, menzionato l’art. 1 comma 44 della L. 145/2018, secondo il quale, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il credito eventualmente derivante dalla dichiarazione integrativa presentata per l’imposta sui servizi digitali non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, ma va richiesto a rimborso o riportato alle annualità successive.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941