Proroga della misura cautelare con limiti di tempo nelle procedure della crisi
Permane il contrasto interpretativo sul potere discrezionale del giudice
Il Tribunale di Roma del 15 febbraio 2025 n. 327 ha chiarito che il giudice, in sede di proroga delle misure protettive e cautelari, decorso il termine massimo di durata ex art. 8 del DLgs. 14/2019, non può concedere una misura cautelare che abbia ad oggetto il divieto, per i creditori, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l’attività d’impresa.
In proposito, i giudici hanno rilevato come la disciplina delle misure protettive e cautelari – ex artt. 18, 19, 54 e 55 del DLgs. 14/2019 – contenuta nel Codice della crisi, è frutto dell’innesto, sul previgente impianto normativo, delle disposizioni dettate dal DLgs. 83/2022 (correttivo-bis), in attuazione della direttiva (Ue) n. 1023/2019, ...
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