Riabilitazione con cancellazione dal CED in 8 anni per favorire il reinserimento del professionista
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1783/2026, sottolinea come per valutare quali limiti temporali di conservazione applicare al provvedimento di riabilitazione giuridica, fra quelli previsti dal DPR 15/2018 per ciascuna tipologia di dati, occorra innanzitutto valutarne la corretta qualificazione giuridica.
Sotto questo profilo, la sentenza ribalta la posizione del Garante della privacy affermando che la riabilitazione, a differenza di qualunque provvedimento sanzionatorio, accerta il ravvedimento del reo ed estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e, dal momento che ha una funzione del tutto opposta rispetto a un provvedimento interdittivo, risulta illogico equiparare un atto che “reintegra” giuridicamente il cittadino alle misure limitative della libertà o alle sanzioni interdittive.
Senza contare, poi, che applicare il termine di conservazione di 25 anni al provvedimento di riabilitazione risulterebbe dannoso per il reinserimento sociale e, nella specie, per la sfera professionale del cittadino riabilitato, poiché prolungherebbe la visibilità del precedente penale nei database della polizia.
Per questi motivi, secondo il Tribunale, il provvedimento di riabilitazione deve essere ricondotto, in via analogica, fra i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del reato o della pena, per i quali il termine di conservazione è fissato in 8 anni ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del DPR 15/2018.
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