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Venerdì, 15 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Bonus giovani 2026 anche per il settore agricolo

L’incentivo può essere richiesto solo dai datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che assumano o meno la natura di imprenditore

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 15 maggio 2026

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Con la circolare n. 55 di ieri, l’INPS ha dettato le prime indicazioni sul bonus giovani 2026 introdotto dall’art. 2 del DL 62/2026, fornendo importanti chiarimenti anche in relazione all’ambito applicativo della misura.

Si ricorda il bonus giovani 2026 consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), la cui durata e importo complessivi variano in relazione al soggetto assunto e al luogo di assunzione.

Innanzitutto, l’incentivo può essere richiesto solo dai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo (è esclusa la Pubblica Amministrazione).

Lato lavoratori, il bonus giovani spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni di età, e risultano essere, alternativamente:
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (l’incentivo è massimo di 500 euro mensili e per una durata massima di 24 mesi);
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014 (l’incentivo è massimo di 500 euro mensili e per una durata massima di 24 mesi);
- svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014 (l’incentivo è massimo di 500 euro mensili e per una durata massima di 12 mesi).

L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Le assunzioni incentivabili sono solo quelle effettuate a tempo indeterminato (anche part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001). L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Invece, non sono agevolabili: le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere; i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulato a tempo indeterminato); alle prestazioni di lavoro occasionale.

Quanto alle condizioni, il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 del DLgs. 150/2015, oltre che al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006.

Inoltre, i datori di lavoro:
- non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91, nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Ulteriore requisito da rispettare è previsto dall’art. 7 comma 5 del DL 62/2026. La legittima fruizione del beneficio è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Quando il relativo decreto attuativo sarà pronto occorrerà inoltre pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL.

Operativamente, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.

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