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IMPRESA

Domanda per strumenti di regolazione della crisi a composizione negoziata conclusa

Sussiste il rischio di comportamenti dilatori e dannosi per i creditori

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 15 maggio 2026

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La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 40 comma 10 del DLgs. 14/2019 (CCII), deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 del CCII. Il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 40 del CCII prevede un’eccezione alla regola generale, consentendo il differimento della domanda, in pendenza della composizione negoziata della crisi.

L’ammissibilità della domanda “differita”, tuttavia, non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla composizione negoziata, presupponendo che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative e, quindi, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
In tal senso si pone la Corte di Cassazione con il principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026.

Il comma 8 dell’art. 17 del CCII richiede la redazione di una relazione finale al termine dell’incarico da parte dell’esperto confermando come tale relazione debba essere sempre predisposta a prescindere da chi abbia assunto l’iniziativa di sollecitare l’archiviazione, al fine di dare conto dell’intero sviluppo della sua attività nel corso del procedimento di composizione negoziata e dei suoi esiti. Il che, tuttavia, non basta a far ritenere che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza possa essere presentata entro 60 giorni dal deposito della relazione dell’esperto qualunque sia stato lo sviluppo del procedimento di composizione negoziata. Infatti, il tenore dell’ultimo periodo dell’art. 40 comma 10 del CCII fa dipendere la sua applicazione non solo dalla presentazione della domanda entro 60 giorni dalla comunicazione ex comma 8 dell’art. 17 del CCII, ma anche (e in primo luogo) dal fatto che ciò avvenga “all’esito della composizione negoziata”.

Risulta, quindi, necessaria la conclusione delle trattative per la composizione negoziata. La disposizione, in definitiva, intende contemperare l’esigenza di favorire la risoluzione della crisi o dell’insolvenza mediante procedure di ristrutturazione o di tipo negoziale con l’esigenza di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento.

La littera legis (per la quale la domanda è presentata “all’esito” – vale a dire all’atto di uscire, allo sbocco – “della composizione negoziata”) non è casuale, né generica e rivela il senso dell’eccezione. Il legislatore non ha voluto premiare una partecipazione alla composizione negoziata, solo perché avvenuta, ma ha considerato il percorso fino alla sua conclusione. È stata così creata una eccezionale finestra temporale posteriore alla conclusione della composizione negoziata affinché tutte le soluzioni che tale procedura ha stimolato possano sfociare in un istituto ancora interno del procedimento unitario ex art. 40 del CCII.

Tale intento è reso ancora più esplicito con l’art. 23 comma 2 del CCII, che, nel consentire, tra gli esiti della composizione, la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61, prevede che la percentuale di cui all’art. 61 comma 2 lett. c) sia ridotta al 60% “se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8”.

Si tratta, secondo i giudici, di una norma funzionale a finalizzare l’esito delle trattative intercorse nel procedimento di composizione negoziata – non solo consentendo la presentazione della domanda oltre la prima udienza, ma anche attraverso la diminuzione della percentuale prevista dall’art. 61 comma 2 lett. c) del CCII – ove la richiesta, da un lato, sia presentata proprio nel termine previsto dall’art. 40 comma 10 ultimo periodo del CCII e, dall’altro, sopravvenga alla “conclusione delle trattative”, come indica la rubrica dell’art. 23 del CCII.

In questo modo, il legislatore ha contemplato una delle possibili ipotesi di applicazione dell’art. 40 comma 10 ultimo periodo del CCII, rendendo chiaro che la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza oltre la prima udienza può avvenire, solo, “a conclusione delle trattative”.

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