Archiviazione della composizione negoziata senza rimedio per il debitore
Il tribunale non può ingerire nel procedimento amministrativo
Attraverso la composizione negoziata della crisi, l’imprenditore in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019, può chiedere la nomina di un esperto, terzo e indipendente, che lo assista nello svolgimento delle trattative con le parti interessate e, non ultimo, nell’attuazione del risanamento ipotizzato.
Si tratta di un percorso a cui il debitore ricorre volontariamente, contraddistinto dalla riservatezza e dalla leale collaborazione tra le parti, caratterizzato da un ricorso limitato all’autorità giudiziaria; l’attributo della stragiudizialità, infatti, evidenzia la posizione secondaria del Tribunale il cui intervento è limitato alla concessione (nonché proroga e revoca) delle misure protettive e cautelari ex art. 19 del DLgs. 14/2019, nonché alle autorizzazioni di cui all’art. 22 del medesimo decreto.
Pertanto, il tribunale non è legittimato a poter sindacare in merito al provvedimento di archiviazione della composizione negoziata disposto dal segretario generale della CCIAA, che segue la richiesta dell’esperto e il deposito della sua relazione finale.
Ulteriormente, il tribunale non può agire per l’invalidazione ovvero per la sospensione degli effetti prodotti dalla relazione negativa dell’esperto, a cui ha fatto seguito la sua decisione di chiedere l’archiviazione, posto che ciò costituirebbe una indebita ingerenza nell’ambito di un procedimento soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, già definito.
Manca, infatti, una norma espressa che autorizzi il giudice ordinario a procedere con lo scrutinio decisionale e valutativo del provvedimento amministrativo di archiviazione della composizione negoziata e, dunque, della funzione amministrativa svolta dalla CCIAA.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma con provvedimento dell’8 agosto 2025 n. 1649.
L’archiviazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere richiesta sia dallo stesso imprenditore sia dall’esperto ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 8 del DLgs. 14/2019.
Ciò comporta che la richiesta avanzata dall’esperto si connetta principalmente a due ipotesi principali: la conclusione del suo incarico e l’assenza (iniziale e/o sopravvenuta) di concrete prospettive di risanamento.
In ogni caso, l’archiviazione comporta la cessazione del procedimento e, ove siano state concesse, la revoca delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari (art. 19 comma 6 del DLgs. 14/2019).
Nel caso in cui l’archiviazione sia disposta prima della celebrazione dell’udienza ex art. 19 comma 4 del DLgs. 14/2019, il giudice potrà solo pronunciarsi per il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive.
La distinzione del soggetto istante, inoltre, produce preclusioni temporali diverse in caso di presentazione di una nuova istanza (art. 17 comma 9 del DLgs. 14/2019).
Se l’archiviazione è richiesta dall’esperto, il debitore potrà riproporre l’istanza solo dopo il decorso di un anno dalla data del provvedimento di archiviazione; se, invece, è richiesta dall’imprenditore, purché entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, l’istanza potrà essere ripresentata dopo quattro mesi dall’archiviazione.
Il termine ridotto si configura come un beneficio eccezionale che può riconoscersi all’imprenditore una sola volta; per le eventuali richieste successive trova applicazione il termine annuale.
Ad ogni modo, l’archiviazione non preclude la possibilità che il debitore faccia domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza; analogamente, non costituisce alcuna preclusione, in tale caso, la pendenza di un eventuale procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non ancora concluso.
Ai sensi dell’art. 40 comma 10 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, infatti, l’accesso allo strumento di regolazione può essere richiesto entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale di cui all’art. 17 comma 8 del medesimo decreto.
Nell’ambito della composizione negoziata, dunque, l’intervento del tribunale si configura come un incidente processuale a natura meramente eventuale, limitata ad alcuni interventi espressamente indicati dal legislatore (Trib. Milano 28 aprile 2025).
Entro questi confini, dunque, non rientra il sindacato sul provvedimento di archiviazione ma neppure la possibilità che il giudice possa procedere in merito alla richiesta del debitore di ordinare la cancellazione del dissenso iscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 21 comma 5 del DLgs. 14/2019 (si veda “Nella composizione negoziata dissenso dell’esperto senza rimedio” del 24 luglio 2025).
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