Società di assicurazione e assistenza con nuovi minimi retributivi fino al 2028
In luglio 800 euro medi di una tantum, 350 dei quali sotto forma di welfare
Con Accordo sottoscritto il 13 maggio scorso, Ania (in rappresentanza datoriale) e le OO.SS. First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca, hanno rinnovato la disciplina applicabile al personale delle società di assicurazione assistenza e delle aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse (codice CNEL J131), scaduta il 31 dicembre 2024 (si veda “Una tantum in dicembre per le imprese di assicurazione e assistenza” del 18 novembre 2022). La nuova disciplina decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 maggio 2028.
Per quel che concerne i minimi retributivi, le Parti hanno previsto tre nuove decorrenze di aumento, rispettivamente da gennaio 2026, da gennaio 2027 e da gennaio 2028. Di seguito si riportano i nuovi importi applicabili dallo scorso mese di gennaio, mentre per le altre due decorrenze si rinvia all’allegato 1 dell’Accordo (allegati): liv. QS, 3.005,20 euro; liv. Q, 2.867,47 euro; liv. AS, 2.458,92 euro; liv. A, 2.362,52 euro; liv. B, 2.221,63 euro; liv. C, 2.109,20 euro; liv. D, 1.935,62 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.762,04 euro; liv. E, 1.818,35 euro.
Con riferimento agli arretrati maturati a decorrere da gennaio 2026, in primo luogo le Parti ne hanno definito la spettanza ai soli dipendenti già in forza alla data di stipula dell’Accordo (13 maggio), per poi indicare che andranno corrisposti entro il 31 luglio 2026. In relazione al periodo di servizio svolto tali importi saranno soggetti a riproporzionamento, da effettuare secondo le modalità di cui all’allegato 3.
È stata altresì prevista, anche in questo caso per i soli lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 13 maggio, l’erogazione di due distinte indennità una tantum, entrambe a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 ed entrambe da corrispondere entro il 31 luglio prossimo:
- la prima del valore medio di 450 euro rapportati al livello C, da riparametrare in relazione al livello di inquadramento e alla durata del servizio prestato durante il periodo di carenza contrattuale;
- la seconda del valore medio di 350 euro, sotto forma di welfare aziendale.
Con riferimento alla prima di tali una tantum (quella da 450 euro medi) è stata prevista la possibilità per il lavoratore di convertirla in un contributo straordinario del valore di 522 euro (anch’essi medi) al proprio Fondo di previdenza complementare; il lavoratore dovrà esercitare tale opzione entro il 30 giugno 2026. Per il dettaglio livello per livello dei sopracitati importi si rinvia agli allegati 1A e 2 dell’Accordo.
Sul versante normativo, in materia di lavoro a tempo determinato, le Parti, in applicazione della previsione contenuta nell’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, hanno individuato nell’incremento significativo dei volumi di mercato rispetto ai clienti abituali, o altrimenti connesso agli eventi atmosferici, un’ulteriore causale di natura collettiva (aggiuntiva rispetto alle ipotesi già definite dall’art. 15.2 del CCNL vigente) che giustifica l’apposizione, sia in sede di stipula iniziale che in sede di proroga o rinnovo successivi, di un termine al contratto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.
Infine, in tema di apprendistato, le Parti hanno previsto l’estensione dell’istituto anche al livello D; conseguentemente, possono ora essere validamente stipulati contratti di apprendistato relativamente a tutte le mansioni previste per i livelli compresi tra il D e l’A.
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