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FISCO

Proroga del regime degli impatriati nei modelli REDDITI PF 2026 e 730/2026

Le istruzioni ai «vecchi» codici sono state aggiornate per consentire l’estensione dal 2025

/ Luisa CORSO

Sabato, 16 maggio 2026

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In sede di compilazione dei modelli REDDITI PF 2026 e 730/2026 è possibile fruire della proroga “automatica” del regime degli impatriati, prevista per i soggetti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019, utilizzando i medesimi codici già previsti per la proroga dell’agevolazione “a pagamento” relativa ai soggetti trasferitisi fino al 29 aprile 2019. Lo specificano le istruzioni ai quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente.

Il modello REDDITI PF 2026 e il modello 730/2026 non recano nuovi codici, rispetto agli scorsi anni, per i lavoratori impatriati che fruiscono del regime direttamente in dichiarazione dei redditi; anche quest’anno occorre quindi indicare il codice relativo al regime applicabile a seconda del periodo di ingresso in Italia.

A partire dal 2024, infatti, con l’introduzione del nuovo regime e la contestuale abrogazione del vecchio, fatti salvi i regimi transitori, si è determinata la coesistenza di tre regimi agevolativi validi, rispettivamente, per:
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29 aprile 2019 (nel caso di opzione per la proroga);
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30 aprile 2019 e fino al 2023 (e relativa proroga);
- i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, possono ancora fruire del regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Venendo alle novità di quest’anno, il periodo di imposta 2025 rappresenta il primo periodo di proroga automatica per le persone trasferitesi in Italia dal 2020.
In questi casi la facoltà di proroga è disciplinata dall’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015 e, a differenza di quanto previsto per i soggetti trasferitisi fino al 29 aprile 2019, opera in modo automatico, al ricorrere dei requisiti di legge, legati alla proprietà di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o alla presenza di uno o più figli minorenni. Al ricorrere delle condizioni di legge, la detassazione si applica per un ulteriore quinquennio, nella misura del 50% (o del 90% per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo).

Considerata la durata quinquennale del regime originario, per i soggetti trasferitisi in Italia nella seconda metà del 2019, tale facoltà è applicabile al termine del primo quinquennio agevolato 2020-2024, con decorrenza dal 2025.
Nei modelli di quest’anno le istruzioni ai codici “13” e “14” del quadro RC del modello REDDITI PF e del quadro C del modello 730, già previsti per l’esercizio dell’opzione per la proroga “a pagamento” da parte dei soggetti trasferitisi in Italia fino al 29 aprile 2019, sono state conseguentemente aggiornate al fine di ricomprendere anche tale casistica.
Non sono state invece aggiornate, allo stato attuale, le istruzioni ai quadri RF, RG ed RE sebbene anche i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo possano fruire del prolungamento.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate all’art. 16 del DLgs. 147/2015 dall’art. 5 del DL 34/2019, possono accedere al regime i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16 comma 1-bis del DLgs. 147/2015.

In assenza di preclusioni normative, anche questi soggetti, esaurito il primo quinquennio agevolato, dovrebbero quindi poter fruire del prolungamento in dichiarazione dei redditi.
Con particolare riferimento ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito di impresa si segnala altresì che il beneficio spetta nei limiti del regime de minimis; a tal fine, il rigo RF99 e il rigo RE21 recano, come gli anni scorsi, l’apposita casella in cui indicare l’ammontare del reddito da assoggettare a tassazione ordinaria al fine di ricondurre l’agevolazione entro i limiti.

Inoltre, a differenza dei quadri RF ed RG, non interessati dalla versione dell’agevolazione prevista dall’art. 5 del DLgs. 209/2023 (in quanto la stessa non riguarda il reddito di impresa) e valida per i trasferimenti effettuati dal 2024, il quadro RE vede nella medesima casella 3 del rigo RE21 l’indicazione del reddito che supera la soglia di 600.000 euro, anch’esso da assoggettare a tassazione ordinaria in virtù del limite quantitativo annuo stabilito dalla nuova normativa.

I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono anche compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel frontespizio della dichiarazione, indicando il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o al trasferimento in Italia.

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