Franchigia dai dazi sulle piccole importazioni soppressa dal 1° luglio
Sulle vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro si applicherà un dazio forfetario
Con un avviso pubblicato ieri, 15 maggio, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito alcune prime indicazioni sugli effetti delle nuove disposizioni introdotte a livello unionale per far fronte all’aumento esponenziale delle piccole spedizioni da Paesi extra-Ue nell’ambito del commercio elettronico.
Infatti, con il regolamento Ue n. 382 dell’11 febbraio 2026 è stata disposta, con effetto dal prossimo 1° luglio, l’abolizione della franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni da Paesi terzi di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Tale franchigia, in un contesto di costante incremento delle piccole importazioni (in larga parte di provenienza cinese), ha dato adito a fenomeni di sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni.
Tuttavia, il citato regolamento Ue 382/2026, oltre a eliminare la suddetta franchigia, prevede una misura transitoria.
È previsto, infatti, che, a decorrere dal 1° luglio 2026, sulle spedizioni di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro si applicherà un dazio doganale di 3 euro per ciascun articolo.
La misura sarà operativa sino al 1° luglio 2028. A decorrere da quest’ultima data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio. A tal fine sarà implementata una specifica piattaforma, il c.d. “EU customs data hub”.
Secondo quanto indicato nell’avviso delle Dogane, la disposizione in argomento risulterebbe “applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard)“.
Al di là di questo aspetto, l’Agenzia delle Dogane specifica che il nuovo dazio ha la natura di un diritto doganale e, di conseguenza, risulta soggetto a IVA.
Inoltre, ricorda che dovranno essere modificate alcune disposizioni del Regolamento delegato (Ue) n. 2015/2446 e del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2015/2447 della Commissione, in tema di procedure e tracciati dichiarativi.
In ultimo, viene segnalato che verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (“Product Identifiers”), obbligatori a partire dal 1° novembre 2026, finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante e-commerce.
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