Notifica delle cartelle esattoriali anche in pendenza di misure protettive
Costituzione in giudizio a valle della fase istruttoria sul ricorso e sul piano di risanamento
In occasione dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, l’imprenditore può manifestare la volontà (ovvero la necessità) di accedere alle misure protettive e cautelari di cui all’art. 18 del DLgs. 14/2019.
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che il ricorrente ne faccia richiesta in un momento successivo, mediante apposita istanza presentata con le stesse modalità di cui all’art. 17 comma 1 del medesimo decreto.
Le misure protettive richieste hanno un’efficacia c.d. semiautomatica: la protezione decorre in via automatica dal momento stesso della pubblicazione nel Registro delle imprese della richiesta dell’imprenditore, unitamente all’accettazione dell’esperto (Trib. Brindisi 3 marzo 2025). Tuttavia, è indispensabile che le stesse misure siano successivamente confermate dall’autorità giudiziaria, che ne stabilisce anche la durata (Trib. Napoli 15 luglio 2025, Trib. Nola 15 maggio 2025 e Trib. Firenze 28 aprile 2025).
In merito, con la bozza di circolare sui profili fiscali dei nuovi istituti di cui al DLgs. 14/2019, in consultazione fino al 20 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, tra l’altro, a chiarire il proprio ruolo, sin dalla fase di provvisoria esecutività delle misure protettive.
La pendenza delle misure, infatti, non determina alcuna sospensione dell’ordinaria attività dell’Amministrazione finanziaria, finalizzata all’esatta determinazione del debito erariale.
La prosecuzione di tale attività, in particolare, è considerata necessaria per il processo di risanamento e anche per l’attività dell’esperto: solo disponendo di informazioni aggiornate e complete sul carico tributario è possibile valutare, concretamente, la fattibilità del piano e condurre correttamente le trattative con le parti interessate.
La conferma delle misure protettive, inoltre, non preclude la notifica delle cartelle di pagamento né degli altri atti recanti pretese erariali; è da ritenere, di contro, che l’eventuale inibizione comporterebbe una compressione eccessiva dei diritti del creditore pubblico, rispetto a un interesse del debitore già tutelato dalle stesse misure protettive.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che l’attività di notifica non rientra nel divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, anzi esistendo un rapporto di mera propedeuticità.
A seguito della notifica del ricorso ex art. 19 comma 3 del DLgs. 14/2019, due sono le attività principali a cui l’Agenzia delle Entrate si impegna a dare seguito.
Innanzitutto, avvia tutte le attività necessarie alla ricognizione complessiva del debito tributario. Deve precisarsi che dalla ricognizione potrebbe emergere un’informazione diversa rispetto a quanto riportato nel certificato dei debiti tributari di cui all’art. 364 del DLgs. 14/2019; la differenza, in particolare, potrebbe riguardare quei debiti non ancora censiti ovvero non ancora “liquidati” da parte del creditore pubblico (es. le imposte risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi).
La seconda attività riguarda l’istruttoria tesa a verificare la completezza della documentazione allegata al ricorso di conferma delle misure protettive, di cui all’art. 19 comma 2 del DLgs. 14/2019.
L’attenzione, in particolare, si concentra sui motivi del ricorso e sul piano di risanamento che deve risultare attuabile, oltre che idoneo al superamento dello stato di crisi.
A seguito di tali valutazioni, l’Agenzia delle Entrate deciderà sull’opportunità o meno di costituirsi in giudizio al fine di opporsi alla conferma delle misure richieste.
Tanto maggiori sono le criticità rilevate nella fase istruttoria, tanto più attentamente dovrà valutarsi l’opportunità di anticipare la tutela delle proprie ragioni nell’udienza di conferma delle misure protettive.
Quest’ultima, infatti, costituisce uno dei pochi momenti in cui il creditore può esprimere la propria posizione, posta la natura stragiudiziale della composizione negoziata.
A prescindere dall’esistenza di osservazioni e/o rilievi non è escluso, tuttavia, che il creditore pubblico possa decidere di partecipare ugualmente all’udienza al solo scopo informativo.
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