Requisiti «qualitativi» per la doppia iscrizione a RUNTS e Registro delle imprese
Non basta il mero superamento dei parametri fiscali di non commercialità se manca una struttura organizzata e stabile idonea all’attività d’impresa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 7741 di ieri, si è espresso sul tema dell’obbligo di iscrizione degli ETS al Registro delle imprese nel caso in cui gli stessi svolgano, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 117/2017, la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Il chiarimento rappresenta la risposta alle richieste presentate dagli Uffici del Runts, intenzionati a comprendere se la disposizione dell’art. 11 comma 2 avesse dovuto riguardare soltanto le imprese sociali oppure anche altri enti del Terzo settore.
La risposta muove quindi dalla lettura coordinata dei tre commi dell’art. 11, il quale al comma 2 dispone per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale l’obbligo di iscrizione, oltre che al Runts, anche al Registro delle imprese.
Il Ministero sottolinea come le imprese sociali non siano le sole a poter operare in forma imprenditoriale, essendo tale facoltà concessa anche agli altri ETS i quali, però, dovranno provvedere alla menzionata doppia iscrizione, ossia nel RUNTS e nel Registro delle imprese, in presenza dei requisiti “qualitativi” di impresa.
Nella precisazione si evidenzia la distinzione tra le attività di interesse generale (AIG) esercitate in forma d’impresa e le attività diverse (AD), potendo l’ETS anche svolgere le proprie AIG in modo organizzato e professionale, operando sul mercato in modo imprenditoriale (art. 2082 c.c.) e applicando un metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi, senza confonderle con le AD (queste ultime da svolgersi entro i criteri e limiti dell’art. 6 e del DM 107/2021).
La Nota si sofferma poi su una seconda distinzione, ancora più delicata: quella tra il concetto di “impresa” (nozione civilistica) e di “ente commerciale” (nozione fiscale).
Per gli ETS diversi dalle imprese sociali, infatti, la propria natura commerciale è frutto della risultante del test previsto dal comma 5 dell’art. 79 del DLgs. 117/2017, essendo questa collegata al prevalente esercizio delle AIG non in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso. Tale attribuzione, tuttavia, non è stata ritenuta dal Ministero quale presupposto automatico per l’acquisizione della qualifica di “impresa” in senso civilistico.
Il mero superamento dei parametri fiscali di non commercialità non determina, quindi, automaticamente alcun obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, se manca una struttura organizzata e stabile idonea a integrare un’attività d’impresa in capo all’ETS.
Pertanto, l’ETS che supera i parametri quantitativi di non commercialità previsti dall’art. 79 del DLgs. 117/2017 assume natura di ente commerciale ai fini fiscali, ma ciò non rappresenta un presupposto autonomo a far scattare l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese secondo l’art. 11 comma 2. Per tale obbligo occorre verificare anche la sussistenza dei requisiti qualitativi dell’impresa: organizzazione dei fattori produttivi, esercizio abituale dell’attività economica, professionalità e operatività sul mercato secondo un metodo economico.
Concludendo, dall’analisi del documento in commento emerge che l’ETS imprenditoriale è certamente anche un ente commerciale sotto il profilo fiscale, ma l’ETS fiscalmente commerciale ai sensi dell’art. 79 del DLgs. 117/2017 non è necessariamente imprenditoriale sotto il profilo civilistico (avendo l’art. 11L comma 2, una mera valenza civilistica).
La nota ministeriale esclude automatismi e richiede un processo di valutazione caso per caso: non è sufficiente che un ETS produca ricavi o sia fiscalmente commerciale per qualificarlo come impresa ai fini civilistici, bensì si dovrà verificare se le AIG siano esercitate stabilmente sul mercato, con organizzazione professionale dei mezzi, metodo economico e abitualità. Solo in presenza di tali elementi l’ente, pur mantenendo la qualifica di ETS e rispettando il divieto di distribuzione degli utili, sarà tenuto all’iscrizione anche nel Registro delle imprese.
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