In arrivo l’annullamento degli esoneri del periodo COVID per il settore agricolo
Provvedimenti in corso di notifica se è stato rilevato un esito negativo dai controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti
Sono in corso di notifica i provvedimenti di annullamento degli esoneri riconosciuti nel settore agricolo durante il periodo della pandemia da COVID-19, ai sensi dell’art. 16 del DL 137/2020 e dell’art. 70 del DL 73/2021, qualora sia stato rilevato un esito negativo dai controlli effettuati ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 1618 di ieri, 15 maggio 2026, con il quale sono state fornite le indicazioni per la consultazione degli esiti dei controlli effettuati, le modalità di pagamento e per la possibile presentazione dell’istanza di riesame.
Si ricorda che l’art. 16 del DL 137/2020 ha previsto un esonero contributivo (escluso INAIL) per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020; l’esonero è stato riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Il medesimo beneficio è stato riconosciuto anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021 (art. 16-bis del DL 137/2020).
L’art. 70 del DL 73/2021 ha poi previsto un esonero contributivo (escluso INAIL) per le aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (incluse le aziende produttrici di vino e birra) per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021; l’esonero è stato riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
Per quanto concerne la consultazione dell’esito dei controlli, i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero presentata, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
Invece, i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione”,“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono poi riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
Con il messaggio in commento, l’Istituto di previdenza evidenzia come l’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” secondo le consuete modalità disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
In merito, viene ricordato che qualora il pagamento dei contributi dovuti sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni
dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 116 comma 8 lett. b-bis) della L. 388/2000. La riduzione in parola trova applicazione solo per le sanzioni civili afferenti al debito contributivo conseguente all’annullamento dell’esonero.
Se il contribuente decide di effettuare il pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Infine, l’INPS precisa che avverso i provvedimenti di annullamento dell’esonero contributivo è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
In questo caso, il datore di lavoro o lavoratore autonomo interessato dovrà utilizzare l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, secondo modalità analoghe a quelle previste per l’esonero di cui all’art. 222 del DL 34/2020.
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