Limiti alle misure cautelari sostitutive delle misure protettive
La durata massima delle misure protettive non può estendersi anche alle misure cautelari con contenuto equivalente
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, la possibilità di sostituire gli effetti delle misure protettive impiegando misure cautelari equivalenti rappresenta un tema controverso in giurisprudenza, rispetto al quale si registrano due orientamenti contrapposti (da ultimo, tra gli altri, in senso positivo si pone il Trib. Milano 7 luglio 2024; in senso contrario, invece, si pone il Trib. Roma 19 marzo 2025).
La posizione contraria muove, da un lato, dal rischio della possibile elusione del termine massimo di durata delle misure protettive – fissato, ex art. 18 comma 5 del DLgs. 14/2019, in 240 giorni per la composizione negoziata e in complessivi 12 mesi fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi (art. 8 del DLgs. 14/2019) – e, dall’altro, dalla circostanza che la destinazione delle misure cautelari equivalenti ai soli creditori “pericolosi” non appare decisivo per distinguerle dalle misure protettive.
Il perimetro delle misure protettive può essere, infatti, ristretto a “determinati creditori o categorie di creditori” (art. 18 comma 1 del DLgs. 14/2019) e anche le misure protettive, che “incidono sui diritti di terzi”, rendono necessario stabilire il contraddittorio con il terzo interessato (art. 19 comma 4 del DLgs. 14/2019), al pari delle misure cautelari.
Sebbene le misure protettive e cautelari seguano il medesimo procedimento (rito cautelare uniforme ex art. 19 comma 7 del DLgs. 14/2019) e, in concreto, i contenuti possano essere simili o anche identici (stante la riconosciuta atipicità delle misure cautelari), tuttavia, le condizioni per l’accoglimento delle relative istanze non sono le medesime.
La giurisprudenza (cfr. Trib. Avellino 16 maggio 2022) ammette, ad esempio, ai fini della conferma delle misure protettive, che il piano di risanamento per l’accesso alla composizione negoziata possa “essere redatto in forma solo embrionale” (senza essere sottoposto ad analisi di coerenza da parte dell’esperto); nella fase di immediato ricorso alle misure protettive, inoltre, non è richiesto che il sindacato giudiziale si estenda alla completezza e fattibilità del piano – la cui redazione avverrà nel corso delle trattative e alla luce dell’interlocuzione con i creditori – richiedendosi solo un’attenta verifica (con logicità e ragionevolezza) delle prime conclusioni raggiunte dall’esperto sulle concrete prospettive di risanamento dell’impresa, quale condizione imprescindibile per escludere l’archiviazione della composizione negoziata (cfr. Trib. Milano 24 febbraio 2022 e Trib. Bergamo 24 febbraio 2022, nonché Trib. Firenze 29 dicembre 2021).
Le misure protettive proteggono, infatti, il debitore contro pericoli “tipici”, in una situazione (“iniziative assunte”, o avvio delle trattative) in cui il percorso di risanamento, l’elaborazione dello strumento di risoluzione della crisi o dell’insolvenza sono ancora embrionali e non definiti.
In ciò si nota la differenza con le misure cautelari, che presuppongono i classici requisiti del fumus boni iuris, del pericolo nel ritardo e del nesso di strumentalità tra il provvedimento richiesto e il diritto da tutelare nelle more dell’accertamento, salva la comune esigenza del buon esito del negoziato o dell’omologazione e/o attuazione dello strumento di regolazione della crisi.
Ne consegue che, ai fini della concessione della misura cautelare sostitutiva di quella protettiva scaduta, lo stato di avanzamento della trattativa e il grado di elaborazione e definizione dello strumento di regolazione della crisi devono essere positivamente apprezzati dal giudice e inoltre devono apparire tali da rendere concretamente possibile , se non probabile, il buon esito del negoziato e la futura omologazione dello strumento di regolazione della crisi.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale di Torino, con l’ordinanza 7 novembre 2025, ha chiarito come, stante la diversità di condizioni tra misure cautelari e protettive, anche quando i contenuti sono sovrapponibili, la limitazione prevista dagli artt. 19 comma 5, per la durata delle sole misure protettive, e 8 del DLgs. 14/2019, per quanto concerne la complessiva durata non superiore a dodici mesi, non può essere trasposta sic et simpliciter alle cautelari (seppure di contenuto equivalente).
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