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Lunedì, 4 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Misure protettive e cautelari bilanciate al danno dei creditori

Parere dell’esperto essenziale per le sorti delle trattive in assenza di conferma o revoca delle misure

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 4 maggio 2026

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La concessione delle misure protettive, ex artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019 (CCII), è strumentale alla tutela della par condicio creditorum e alla prevenzione di iniziative individuali idonee a compromettere irreversibilmente le prospettive di risanamento dell’impresa in crisi.

La conferma delle misure protettive, così come l’adozione dei provvedimenti cautelari, presuppone la loro stretta funzionalità al buon esito delle trattative e alla salvaguardia del valore aziendale. È necessario che sussistano i presupposti del fumus boni iuris, ovvero della ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio (artt. 12 commi 1 e 2, 17 comma 5 e 19 comma 4 del CCII), e del periculum in mora, ossia del pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa determinare.

Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi possono essere confermate, ex art. 19 del DLgs. 14/2019, se proporzionali e idonee agli effetti da produrre. In particolare, devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile sulla base di elementi sintomatici, estrinseci e intrinseci.

Assume, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell’esperto. Il parere deve essere sorretto da un’adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all’effetto dell’eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive, che potrebbe cagionare un turbamento del regolare corso delle trattative. In tal senso si pone la pronuncia del Tribunale di Lecce del 29 gennaio 2026, il quale precisa come la misura protettiva non sia una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di verificare la possibilità di una composizione negoziale con l’integrale ceto creditorio, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza, e con possibilità di proroga per quanto necessario ad assicurare il buon esito delle trattative e fino al massimo di 240 giorni; rimane ferma la necessità del parere dell’esperto.

In ogni momento, peraltro, può intervenire la revoca delle misure o l’abbreviazione della loro durata, qualora non assicurino il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art. 19 comma 6 del DLgs. 14/2019).

Il debitore insolvente, inoltre, può ricorrere alle misure protettive (Trib. Brindisi 25 luglio 2022) a condizione che l’insolvenza appaia reversibile (Trib. Bergamo 25 maggio 2022, Trib. Roma 21 novembre 2022 e Trib. Roma 10 ottobre 2022), atteso che la finalità perseguita dal legislatore è quella di approntare uno strumento volto a favorire il recupero dell’efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell’esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori con danno per l’intero tessuto economico, e ciò tutelando al meglio le pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari.

Di tali finalità rappresentano conferma sia la direttiva Insolvency (direttiva Ue 1023/2019) sia gli artt. 12 commi 1 e 2, 17 comma 5 e 19 comma 4 del DLgs. 14/2019.

Revoca o modifica della misura in ogni momento

Non occorre ai fini delle predette misure che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso, potendo essere approntato anche all’esito delle trattative con i creditori (condotte con l’ausilio dell’esperto), stante la natura solo preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso, ex artt. 18 e ss. del DLgs. 14/2019, finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell’impresa per la fuoriuscita dalla situazione di crisi e che richiede il concorso anche dei creditori (ex art. 23 del DLgs. 14/2019).

Resta comunque necessaria la presenza di un progetto di massima che individui in termini di verosimiglianza e coerenza l’obiettivo del risanamento (Trib. Padova 2 marzo 2023, Trib. Piacenza 22 dicembre 2022, Trib. Roma 10 ottobre 2022, Trib. Treviso 4 ottobre 2022 e Trib. Pescara 5 maggio 2022).

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