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Lunedì, 4 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Dispositivi di protezione individuale non ammessi al Bando ISI

Sono ammesse a finanziamento solo le spese direttamente necessarie alla realizzazione dei progetti

/ Luca MAMONE

Lunedì, 4 maggio 2026

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Come già annunciato su Eutekne.info (si veda “Domande per il Bando ISI compilabili da oggi e fino al 28 maggio” del 13 aprile 2026), nel periodo compreso tra il 13 aprile scorso e il prossimo 28 maggio, le aziende che intendono realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono accedere al portale dell’INAIL e compilare la domanda per richiedere finanziamenti del Bando ISI 2025 appositamente stanziati ai sensi dell’art. 11 comma 5 del DLgs. 81/2008.

Si ricorda che le risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite su base regionale e suddivise in 5 Assi di finanziamento relativi a progetti:
- per la riduzione dei rischi tecnopatici (Asse di finanziamento 1);
- per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
- per la riduzione dei rischi infortunistici (Asse di finanziamento 2);
- di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
- per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4);
- per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5).

L’importo erogabile varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 130.000 euro, per tutti i tipi di intervento, mentre non è prevista una soglia minima di finanziamento per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

In genere, il finanziamento è riconosciuto nel limite del 65% delle spese sostenute per ciascun progetto, mentre tale limite percentuale sale all’80% nel caso, ad esempio, di progetti afferenti all’Asse 5.2, ossia quelli riconducibili alle imprese agricole gestite da soggetti con un’età non superiore a 40 anni, in possesso di adeguati requisiti di formazione e competenze.

Va evidenziato che per gli Assi di finanziamento da 1.1 a 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti per ciascun Asse.
Secondo quanto indicato nei diversi Avvisi regionali sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese devono essere sostenute e documentate dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.

Invece, risulta piuttosto articolato il novero delle spese che non sono ammesse a finanziamento.
Tra queste, oltre alle spese per i ponteggi fissi, si segnalano quelle sostenute per l’acquisto o la sostituzione di dispositivi di protezione individuale, ad eccezione di quelli per la Tipologia di intervento c) “Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento” e per l’intervento aggiuntivo a) “Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull’utilizzo di DPI intelligenti”.

Inoltre, non sono ammesse a finanziamento le spese relative al trasporto del bene acquistato, alla formazione dei lavoratori nonché alla consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento e della documentazione utile ai fini del perfezionamento della domanda.
Non sono altresì considerate ammissibili le spese per la manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera.

Ancora a titolo esemplificativo, non sono ammissibili a finanziamento le spese per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5.

Infine, si segnala che per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell’impresa, l’importo del finanziamento a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa, pari al 35% (20% per i giovani imprenditori agricoli) dell’importo del progetto. Nel caso in cui l’importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

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