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FISCO

Approccio sostanziale per l’origine non preferenziale dei tubi di acciaio

Secondo la Cassazione deve essere fatta una valutazione caso per caso

/ Ettore SBANDI e Giuliano VASSALLO

Lunedì, 4 maggio 2026

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Il controllo dell’origine non preferenziale si sposta, con poche certezze, dai documenti alle lavorazioni in concreto effettuate, per arrivare a determinare il made in di un bene – e, per l’effetto, il suo trattamento daziario all’importazione nell’Ue – sulla base di un approccio case by case che se, da un lato, privilegia le lavorazioni, dall’altro fornisce solo relative sicurezze alle imprese.
Al contempo, discendendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue, questo approccio è ormai consolidato, almeno per lo specifico settore dei tubi in acciaio lavorati, con la fissazione di importanti principi applicativi ora patrimonio anche delle decisioni di legittimità della Corte di Cassazione, come da ultimo conferma la sentenza n. 10635/2026.

In questo caso, il giudizio nasce dall’impugnazione di cinque avvisi di accertamento e contestuali atti di irrogazione delle sanzioni, attraverso i quali l’Agenzia delle Dogane aveva contestato la regolarità di alcune operazioni di importazione effettuate da un operatore economico nazionale. In particolare, l’Agenzia aveva proceduto alla riqualificazione dell’origine non preferenziale di taluni tubi di acciaio inossidabili, acquistati dall’operatore da fornitore indiano e dichiarati con made in India, considerati invece di origine cinese, in base alle risultanze di indagini OLAF.
Il processo di merito ha avuto risultanze alterne, legittimando la pretesa dell’autorità e liberando i ricorrenti dalle sanzioni, ragione per cui si è incardinato, dinanzi la Corte di Cassazione, ricorsi principali ed incidentali.

In disparte i profili procedurali e quelli sulla motivazione degli atti, i giudici di legittimità sono dunque chiamati a pronunciarsi sull’errata applicazione della regola di origine non preferenziale, poiché i giudici di merito non avevano riconosciuto la carenza di prova dell’indagine OLAF, che aveva condotto un’indagine a tavolino senza recarsi presso lo stabilimento del produttore indiano, e che l’operatore economico, invece, aveva fornito tutte le prove a sostegno per dimostrare che le lavorazioni effettuate fossero sostanziali e atte a modificare l’origine dei tubi da origine cinese in origine indiana.

Anche se l’operatore aveva chiesto di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Ue, la Cassazione ha ritenuto che la questione potesse essere risolta proprio richiamando alcuni orientamenti recenti sull’interpretazione delle regole di origine non preferenziali che attengono proprio i casi di tubi di acciaio classificati alle sottovoci doganali 7304 41 e 7304 49, ossia la sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-210/22, che è decisione particolarmente rilevante in materia di origine non preferenziale delle merci perché, se da un lato riconosce un carattere di apprezzamento sostanziale alle lavorazioni, dall’altro, oltre a questo principio, legittima di prescindere dalle regole di lista concretamente applicabili, con il risultato di fornire davvero poche certezze alle imprese.

A ogni modo, anche nel caso in commento, la Cassazione recepisce i seguenti due principi di diritto:
- la lavorazione sostanziale può essere idonea a modificare l’origine non preferenziale della merce anche se non avviene a livello di voce doganale, ossia i 4 digit come nel caso di specie 7304, ma la lavorazione impatta la sottovoce doganale, ossia i 6 digit, determinando il cambiamento da 7304 49 a 7304 41;
- per il caso in esame, ossia le lavorazioni sui tubi di acciaio inossidabile, di cui alla regola di origine non preferenziale alla voce 7304, è possibile che la lavorazione sostanziale consista anche in un processo di lavorazione a freddo, che può comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci.

La Cassazione, però, non ha potuto esprimersi sui prodotti delle voci doganali 7304 11 che subiscono delle lavorazioni tali da rientrare nella voce doganale 7304 41, poiché è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-86/24, secondo cui “una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA, che ha l’effetto di modificarli in modo tale da rientrare nella sottovoce 730441 del SA, benché possa comportare una modifica importante delle loro proprietà, non conduce, per questo solo fatto, a una modifica della destinazione e della composizione iniziale di tali tubi”.

L’origine non preferenziale dei tubi in acciaio è peculiare e, per vicende giudiziali, trova molto spazio nella giurisprudenza unionale e nazionale, ma sottolinea l’importanza della prova rigorosa, per arrivare a definire che le lavorazioni effettuate sono sostanziali anche oltre la regola del cambio di voce doganale, ma quanto la lavorazione è apprezzabile sul piano della tipologia di intervento industriale sui beni.

Da un punto di vista documentale, sarà necessario raccogliere i certificati rilasciati dalle Autorità competenti, ovviamente, integrandoli però con gli altri documenti attestanti lo standing del fornitore, certificazioni internazionali e tutte le prove sul processo e sulle lavorazioni effettuate.

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