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IMPRESA

L’esperto deve valutare la plausibilità del piano di risanamento

Possibile verifica di maggiore convenienza dell’accordo fiscale nella composizione negoziata

/ Francesco DIANA

Lunedì, 22 settembre 2025

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La conferma delle misure protettive e/o la concessione dei provvedimenti cautelari richiede che il tribunale, tra l’altro, acquisisca il parere dell’esperto che deve esprimersi sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19 comma 4 del DLgs. 14/2019); analogo obbligo sussiste nel caso in cui l’imprenditore ne richieda una proroga (art. 19 comma 5 del DLgs. 14/2019).

La necessità di acquisire il parere dell’esperto non comporta che questi debba essere necessariamente favorevole né gli attribuisce alcun carattere vincolante o la capacità di generare un qualche automatismo specifico: il parere, positivo o negativo, non implica, rispettivamente, l’automatico accoglimento ovvero il rigetto della tutela richiesta.
Pertanto, nonostante il parere dall’esperto assuma nella prassi un peso significativo, le valutazioni ivi contenute possono sempre essere superate dall’accertamento, da parte del tribunale, della funzionalità (o meno) delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (Trib. Bergamo 5 aprile 2023).

Sebbene il parere assuma connotazioni diverse a seconda dello specifico contesto di riferimento, sono tre i principali aspetti, distinti ma interconnessi, di cui l’esperto deve tener conto.
Il primo attiene allo svolgimento delle trattative e alla condotta delle parti interessate. Si tratta di verificare (e di riferire al tribunale) il concreto svolgimento delle trattative, le parti coinvolte, le azioni che queste hanno già posto in essere o che abbiano solo intimato. È necessario che l’esperto si soffermi sull’opportunità e sul contenuto delle misure richieste, ma anche sulle possibili conseguenze in caso sia di diniego, sia di accoglimento (DM 21 marzo 2023, Sez. III, § 6.1).
L’esperto è tenuto a formare il suo convincimento sul contenuto degli incontri che si sono tenuti, sulla concreta disponibilità delle parti a dialogare e a individuare una soluzione idonea per il risanamento dell’azienda. La valutazione delle obiezioni e delle eccezioni sollevate dai creditori, inoltre, consente all’esperto di verificare l’esistenza di eventuali condizionamenti, situazioni di stallo ovvero possibili strategie per il loro superamento.

Un secondo aspetto attiene alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento che, inevitabilmente, comporta la necessità di approfondire il progetto di piano proposto dall’imprenditore.
Tali valutazioni, sebbene sembrino travalicare la funzione originaria di mero facilitatore, sono spesso richieste all’esperto, non senza criticità legate sia al grado di approfondimento, sia ai tempi entro cui il parere dev’essere rilasciato.

In tal senso, è necessario verificare, innanzitutto, che le informazioni contenute nel piano siano chiare e corrette (Trib. Padova 16 dicembre 2024), ma anche che le previsioni siano ragionevoli, realizzabili ed efficaci (Trib. Napoli 15 luglio 2025). Ciò comporta un giudizio (sebbene preliminare e in taluni casi limitato) sulla fondatezza delle stime e delle proiezioni, che devono basarsi su dati già acquisiti e su previsioni di fatturato in linea con la storia della società (Trib. Firenze 28 aprile 2025).
Non è esclusa, tuttavia, la possibilità che talune ipotesi contenute nel piano siano ancorate all’avverarsi di determinate condizioni (Trib. Forlì 31 ottobre 2024), sebbene sia necessario accertarsi che, complessivamente, non ricorra una sua manifesta inattendibilità e implausibilità di realizzazione (Trib. Avezzano 22 aprile 2025).

Controversa appare, invece, la necessità che l’esperto debba anche verificare la “maggiore convenienza” del piano rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (Trib. Pordenone 26 febbraio 2025; contra Trib. Modena 8 marzo 2025 e Trib. Firenze 9 novembre 2024).

Un ultimo aspetto riguarda la necessità che l’esperto rappresenti le attività che intende compiere ai sensi dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 14/2019; ciò consente sia una consapevole programmazione delle attività e delle trattative, sia di contribuire alla completa istruttoria del procedimento (Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024).
Sotto l’aspetto strettamente operativo si tratta di descrivere, ad esempio, il prosieguo delle trattative, gli incontri programmati, i temi da affrontare, le necessità di modifica del piano, ecc.

In caso di proroga, l’esperto replica tali approfondimenti salvo approfondimenti ulteriori richiesti dal tribunale.
In tal senso, dalle prime indicazioni provenienti dalla prassi, nel caso in cui l’accesso alla composizione negoziata sia motivato dal solo raggiungimento di un accordo fiscale ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, il tribunale potrebbe richiedere di approfondire il coinvolgimento degli altri debitori, l’idoneità del piano a garantire una maggiore utilità al creditore fiscale rispetto all’alternativa liquidatoria e, non ultimo, l’effettiva sostenibilità della proposta.

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