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Venerdì, 14 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

La gratuità delle prestazioni apre le porte all’accertamento presuntivo

/ Alice BOANO

Venerdì, 14 agosto 2026

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Il contratto d’opera intellettuale e, più in generale, la prestazione di lavoro autonomo hanno natura normalmente onerosa.
La definizione di lavoratore autonomo contenuta nell’art. 2222 c.c., infatti, qualifica espressamente l’obbligazione come assunta “verso un corrispettivo”. Si tratta quindi di un requisito essenziale per la configurazione del rapporto: l’assenza di un corrispettivo snaturerebbe il contratto d’opera, rendendolo una fattispecie diversa, potenzialmente riconducibile a una liberalità o a un rapporto di cortesia, estraneo alla disciplina del lavoro autonomo professionale.

Per quanto concerne le professioni intellettuali, la natura onerosa è ulteriormente rafforzata dalla disciplina sull’equo compenso (L. 49/2023) e dalle norme che regolano i contratti pubblici. In particolare, l’art. 8 del DLgs. 36/2023 sancisce il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito nell’ambito dei contratti pubblici, confermando il principio per cui l’attività professionale deve essere adeguatamente remunerata.

Sul piano accertativo, questa struttura si riflette direttamente sul metodo di rettifica. Secondo la giurisprudenza, la presunzione di onerosità, combinata con l’assenza di fatturazione e con l’esistenza di prestazioni comunque rese, integra quella gravità, precisione e concordanza che legittima l’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73.
Tale metodologia accertativa rettifica il reddito senza postulare, quanto alla sua applicabilità, particolari condizioni. Il contribuente, in sede difensiva, deve dimostrare che il ragionamento dell’Ufficio non è convincente, ovvero che le presunzioni non sono né gravi, né precise, né concordanti. Non basta a tal fine una prova contraria qualsiasi, in quanto è stato affermato, ad esempio, che ai fini della dimostrazione dell’omessa fatturazione del mediatore non è sufficiente la produzione di una dichiarazione postuma del terzo, ossia del proprietario che ha conferito l’incarico, con cui questi rinuncia alla provvigione (C.G.T. II Liguria 25 luglio 2023 n. 540/3/23).

Che l’onere della prova della gratuità gravi sul contribuente trova fondamento sistematico anche nella disciplina civilistica del rapporto. Si è sostenuto, infatti, che per esigere il pagamento è il professionista che deve provare l’incarico e l’adempimento dell’obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre grava sul committente l’onere di provare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. 18 novembre 2024 n. 29617).

Opera la c.d. vicinanza alla prova

Trasposto sul piano tributario, tale riparto comporta che sia il contribuente a dover dimostrare la gratuità che eccepisce, tanto più in ragione della c.d. vicinanza alla prova, essendo gli elementi dimostrativi collocati nella sua sfera di disponibilità (Cass. 15 maggio 2026 n. 14338).
Ciò non equivale a escludere in radice ogni prova contraria.

Con l’ordinanza 24 febbraio 2026 n. 4135, la Corte di Cassazione ha ribadito che le dichiarazioni di terzi rappresentano un elemento presuntivo che può essere valorizzato in sede contenziosa.
In applicazione di tale principio, le dichiarazioni rese dai clienti di un professionista, attestanti la gratuità delle prestazioni inerenti alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono assumere rilievo ai fini probatori.
Ne consegue che, a fronte della presunzione di onerosità che assiste la prestazione professionale, l’affermazione di gratuità non può restare una mera allegazione difensiva, ma deve essere sorretta da elementi concreti e coerenti, la cui produzione grava sul contribuente.

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