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Giovedì, 1 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Lo schema di decreto sulle piattaforme digitali supera il vaglio del Garante Privacy

Nel parere favorevole vengono comunque suggerite modifiche e integrazioni

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 1 ottobre 2026

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Il Garante Privacy, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso il parere n. 624/2026 in merito allo schema di DLgs. di attuazione della direttiva Ue 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni lavorative nel lavoro mediante piattaforme digitali, il cui recepimento deve avvenire entro il 2 dicembre di quest’anno.

Il decreto, composto da 27 articoli, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri e rispetto a esso è stato avviato il dialogo con le parti sociali (si veda “Avviato il dialogo con le parti sociali sul decreto sul lavoro tramite piattaforme digitali” del 29 luglio 2026).

Il parere espresso dal Garante sullo schema di DLgs. è fondamentalmente favorevole, in considerazione del fatto che lo stesso risulta coerente con la citata direttiva europea e con la legge delega. In ogni caso, nell’ottica di rafforzare maggiormente le tutele in favore dei lavoratori mediante piattaforme digitali, vengono fatti alcuni rilievi.

Nel parere, in particolare, il Garante suggerisce delle modifiche finalizzate a garantire un migliore coordinamento con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tra di esse rientra la proposta di integrazione dell’art. 14, norma che disciplina il regime di accesso alle informazioni sul lavoro imponendo alle piattaforme di rendere disponibili al Ministero del Lavoro, alle autorità competenti e ai rappresentanti dei lavoratori specifici dati mediante un’unica trasmissione telematica al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), interoperabile con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Il Garante rileva che tale disposizione, nel prevedere il predetto flusso di informazioni verso il SIISL e il PDN, non specifica con sufficiente chiarezza e determinatezza alcuni importanti profili, come le finalità dell’accesso e le categorie di dati ostensibili. Viene poi proposta l’integrazione dell’art. 19, che invece istituzionalizza un ampio flusso informativo tra Ministero del Lavoro, Garante, Ispettorato nazionale del lavoro (INL), INPS, INAIL e altre autorità; in questo caso, l’integrazione richiesta concerne presupposti, limiti, fini e garanzie del trattamento dei dati.

Il Garante evidenzia, poi, che alcune disposizioni dello schema di DLgs. attribuiscono all’Ispettorato un’autonoma e concorrente potestà ispettivo-sanzionatoria in materie tangenti la disciplina di protezione dei dati personali.
Sul punto viene precisato che la riserva di competenze prevista in favore del Garante da alcune disposizioni dello schema di decreto, imposta dall’art. 24 § 1 della direttiva, non appare essere, di per sé, “sufficiente a dirimere i dubbi circa la sostanziale sovraqualificazione delle fattispecie (pur astrattamente lesive di beni giuridici in parte diversi), né a mitigare il rischio di un possibile doppio binario sanzionatorio rispetto a condotte certamente riconducibili alla disciplina di protezione dei dati personali”.

Viene così proposto l’inserimento di una clausola di assorbimento delle fattispecie fondata sui principi di specialità e proporzionalità o, comunque, una clausola di coordinamento dei procedimenti sanzionatori attivabili.

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