Accordo transattivo nella composizione negoziata esteso ai tributi locali
Il perimetro della falcidia si amplia per tutti gli istituti maggiori
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, tra le soluzioni idonee a cui l’imprenditore può accedere per superare la condizione di squilibrio, crisi o insolvenza (reversibile), vi è la possibilità di formulare un accordo transattivo con le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori (art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019).
La proposta non può riguardare il debito amministrato dagli enti previdenziali e assicurativi che il legislatore non ricomprende tra i possibili destinatari dell’accordo.
Analogamente, allo stato attuale, non vi rientrano nemmeno i tributi locali, posto che il DLgs. 136/2024 non è attuativo della delega fiscale e, a ogni modo, tale previsione richiederebbe un’apposita copertura finanziaria (Relazione illustrativa del DLgs. 136/2024).
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia, importanti novità sono contenute nel DLgs. recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto.
In particolare, stando alla bozza circolata, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 del decreto, è prevista l’estensione ai tributi delle Regioni e degli enti locali, degli istituti previsti dal DLgs. 14/2019, tra cui l’accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del medesimo decreto.
In altri termini, si concede all’imprenditore che ha avviato il processo di composizione negoziata la possibilità di poter proporre anche la falcidia o la dilazione dei tributi locali.
In tal senso, ai fini della procedura di espressione dell’adesione da parte del creditore pubblico, il successivo comma 1 lett. a) n. 2 del citato art. 4 stabilisce che per i tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali.
Non subisce alcuna modifica il corredo documentale minimo richiesto dalla norma e che si compone di una duplice relazione.
Nella prima, redatta da un professionista indipendente (art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019), si attesta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione.
La seconda riguarda la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta da un revisore legale.
Non è escluso che entrambe le attestazioni, all’occorrenza, possano essere rilasciate dallo stesso professionista indipendente, sebbene di diverso avviso siano le indicazioni contenute nel DM 23 aprile 2026, nonché quelle fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 16 luglio 2026 n. 5.
L’estensione della facoltà di proporre la falcidia o la dilazione dei tributi locali, tuttavia, non è limitata alla sola composizione negoziata.
In particolare, l’ampliamento del perimetro dei tributi interessati da un possibile accordo fiscale riguarda anche taluni strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del DLgs. 14/2019); la transazione nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis comma 1-bis del DLgs 14/2019); il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art. 88 del DLgs. 14/2019).
L’estensione riguarda anche il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245 comma 5 secondo periodo del DLgs. 14/2019) e la transazione fiscale nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di gruppo (art. 284-bis del DLgs. 14/2019).
Per tutti gli istituti, oltre alla possibile estensione, è precisata la competenza degli stessi soggetti già indicati nell’ambito della composizione negoziata, ai fini della sottoscrizione dell’accordo.
Nell’ambito del concordato preventivo è ulteriormente precisato, ai fini dell’espressione di voto ex art. 107 del DLgs. 14/2019, che titolato sia sempre il soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.
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