CBAM ad ampia portata e misure a sostegno della decarbonizzazione
Il Parlamento europeo propone emendamenti per mitigare gli effetti negativi del carbon leakage
In occasione della sessione plenaria del 14 e 15 settembre, il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione su due importanti proposte legislative in ambito CBAM avanzate dalla Commissione a dicembre: la modifica del regolamento (Ue) 956/2023 (Regolamento CBAM) in ottica antielusiva e l’istituzione di un Fondo temporaneo per la decarbonizzazione.
Sul primo punto, il testo adottato dal Parlamento accoglie molte delle proposte di modifica già presentate dal Consiglio lo scorso 12 giugno, rafforzandole in alcuni punti. Per quanto attiene al perimetro oggettivo di applicazione, la già ampia estensione proposta dal Consiglio è stata integrata da ulteriori codici doganali, tra cui si segnalano utensili per la lavorazione dei metalli (voce 8207), parti destinate a motori (voce 8409), elementi di rubinetteria (voce 8481), cuscinetti (voce 8482), alberi di trasmissione (voce 8483), macchinari per il trattamento di legno, metalli, o non specificatamente individuati in altre parti della tariffa (voce 8479), scaldatori, radiatori, cucine elettriche (voce 8516), veicoli e carrozzerie (voci 8704 e 8707), siringhe, apparecchi per diagnosi, trasfusione e infusione (voce 9018). La proposta di ampliamento del ventaglio di prodotti e importazioni incise dalla misura è funzionale a contrastare il rischio di carbon leakage (cioè la rilocalizzazione delle emissioni e dei processi produttivi) e l’attuazione di pratiche commerciali distorsive.
Dal momento che l’estensione del CBAM ai prodotti a valle riguarda in via principale le merci destinate ai consumatori finali, si profila un rischio di distorsione della concorrenza tra, da un lato, gli operatori economici stabiliti nell’Unione che importano beni di consumo soggetti al meccanismo e, dall’altro, le piattaforme on line che facilitano le vendite a distanza delle medesime merci provenienti da Paesi terzi, le quali non sarebbero sottoposte a obblighi equivalenti. Alla luce di tale asimmetria regolatoria, nonché della nuova qualifica delle piattaforme on line quali importatori per le vendite a distanza ai sensi del riformato codice doganale dell’Unione, il testo adottato dal Parlamento propone che tali piattaforme o i loro rappresentanti designati rispettino gli obblighi previsti dalla normativa CBAM e assumano, se del caso, la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Un’altra novità della posizione adottata dal Parlamento riguarda l’introduzione della pratica abusiva del c.d. “rimescolamento delle risorse” (resource shuffling), consistente nella riorganizzazione dei modelli di produzione, vendita o catena di approvvigionamento globali con la finalità di reindirizzare verso il mercato dell’Unione merci a emissioni inferiori, trasferendo nel contempo altrove merci a emissioni superiori e prezzi ribassati, con un duplice effetto negativo: da un lato, viene compromesso il raggiungimento degli obiettivi climatici a livello globale e, dall’altro, si deprime la competitività delle aziende unionali esportatrici verso determinati Paesi extra Ue con standard climatici meno ambiziosi. Per prevenire il manifestarsi di tali (e altri) rischi di elusione, la Commissione monitora costantemente a livello di Unione l’impatto del CBAM, anche valutando le combinazioni di merci e Paesi di origine ritenute a rischio elevato di pratiche abusive. In quest’ottica, il Parlamento propone che per le combinazioni citate si usino valori predefiniti (cioè peggiorativi) per determinare le emissioni incorporate.
Un’altra forma di tutela per le aziende penalizzate da fenomeni di carbon leakage è rappresentata dalla proposta di istituzione di un Fondo temporaneo per la decarbonizzazione, gestito dalla Commissione e finanziato con le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM. Tale meccanismo prevede che le aziende (gestori) possano ottenere il sostegno sulla base di criteri oggettivi: produzione di merci ammissibili (in larga parte coincidenti con le merci CBAM) negli anni 2026 e 2027 e presentazione di un set documentale che includa una relazione sui dati di produzione, audit energetici o misure equivalenti e un impegno giuridico assunto per investimenti volti a conseguire gli obiettivi indicati in un piano di neutralità climatica.
Il testo adottato dal Parlamento conferma i tratti salienti della misura proposta dalla Commissione, ma propone alcune rilevanti modifiche alla sua portata: l’ampliamento del periodo di sostegno finanziario per il triennio 2027-2029 (anziché 2028-2029); l’estensione dei potenziali fruitori a tutte le aziende (gestori a valle) che utilizzano merci elencate nell’Allegato I del Regolamento CBAM per produrre merci ammissibili; l’integrazione dei set documentali di cui sopra con le informazioni sulle esportazioni delle merci ammissibili; la possibilità di presentare una domanda per l’accesso al Fondo entro il 31 marzo 2027 per l’anno di produzione 2026 e una integrativa entro il 31 marzo 2028 per il 2027.
Le modifiche adottate dal Parlamento, non ancora definitive, convergono nella direzione di garantire una maggiore tutela alle aziende unionali offrendo risorse per favorire una transizione energetica e contrastando possibili pratiche elusive. I testi pubblicati costituiranno la base per le negoziazioni interistituzionali al fine di pervenire a una versione finale e definitiva.
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