La governance CBAM entra nel periodo definitivo
Pubblicate dalla Commissione europea undici «guidance» essenziali per la gestione degli adempimenti
La Commissione europea ha pubblicato una serie di linee guida (“guidance”) per supportare i portatori d’interesse in ambito CBAM nella comprensione delle scadenze, delle responsabilità e delle attività richieste per rispettare gli obblighi e le formalità previste dalla normativa.
In particolare, il 14 agosto sono stati forniti chiarimenti indirizzati principalmente ai gestori di stabilimenti extra Ue, mentre in data 24 agosto sono state presentate linee guida rivolte ai verificatori accreditati e agli organismi nazionali di accreditamento.
La pubblicazione del 14 agosto, di maggiore ampiezza e in buona parte dedicata a fornire ai gestori esteri uno strumento di consultazione organico e di sintesi, si articola in dieci guidance così ripartite:
- guidance 1): Introduzione dei concetti CBAM;
- guidance 2): Guida rapida per i gestori extra Ue;
- guidance 3): Calcolo delle emissioni incorporate;
- guidance 4): Calcolo degli adeguamenti per tener conto delle assegnazioni gratuite in ambito ETS;
- guidance dalla 5a) alla 5f): guidance ciascuna relativa ad un settore merceologico CBAM, con panoramiche dedicate ai processi produttivi, alle catene del valore e alle considerazioni sul monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni.
Tra gli aspetti trattati dalla guidance 1) è di particolare utilità la rappresentazione sintetica del flusso di attività, ruoli e responsabilità che costituiscono il sistema di governance del meccanismo CBAM.
Il processo inizia con l’importazione di merci CBAM da parte del dichiarante autorizzato, il quale dovrà riportare nella dichiarazione di importazione il numero di conto CBAM, nonché il codice Taric di riferimento. Essenziale il passaggio conclusivo: le informazioni relative all’importazione vengono condivise direttamente dall’Agenzia delle Dogane, tramite sistema di interscambio attivo sul Registro CBAM, anche con la Commissione e il MASE, al fine di consentire l’espletamento dei necessari controlli e verificare l’accuratezza e la completezza della dichiarazione annuale CBAM. Ancora una volta, vale ribadire che il controllo delle operazioni doganale è cruciale nella gestione di questo tributo.
La guidance rimarca la valenza del Registro quale facilitatore degli scambi informativi anche tra dichiaranti autorizzati, gestori extra Ue (previo apposita registrazione, su base volontaria), e verificatori accreditati, i quali potranno presentare domanda di registrazione dal prossimo 1° settembre.
Laddove il gestore intenda fornire dati effettivi sulle emissioni, oltre ad essere tenuto a ingaggiare un verificatore accreditato dovrà trasmettere al dichiarante autorizzato Ue (eventualmente, tramite Registro CBAM) la comunicazione delle emissioni, la relazione di verifica e una loro sintesi. Sulla base di tali informazioni, il dichiarante autorizzato può inviare la dichiarazione CBAM annuale e restituire i certificati acquistati a copertura delle emissioni.
Dal punto di vista del gestore extra Ue, la guidance 2) ricorda che la comunicazione delle emissioni deve aderire al template di cui all’Allegato IV del Reg. (Ue) 2025/2547 e contenere una sintesi del piano di monitoraggio; informazioni sull’impianto e sulle merci prodotte, comprese le emissioni totali e le modalità di attribuzione ai singoli precursori, prodotti o categorie aggregate di merci; parametri settoriali e altre informazioni volte a facilitare i controlli dell’accuratezza del calcolo delle emissioni incorporate specifiche.
Molto attesa anche la pubblicazione di ieri che attiene i controlli sulle emissioni: la guidance pubblicata il 24 agosto riporta ed approfondisce le regole cardine che devono guidare l’attività del verificatore accreditato, in particolare: la conoscenza delle modalità di calcolo e di monitoraggio delle emissioni ai sensi della normativa CBAM; i principi da seguire (indipendenza, scetticismo e materialità); la valutazione del piano di monitoraggio del gestore e del periodo di riferimento individuato (anno solare o di effettiva produzione); il processo di verifica (informazioni da acquisire, analisi dei rischi, visite in loco e la relazione di verifica).
Un elemento centrale della relazione di verifica è il parere di verifica, il quale riassume chiaramente se la comunicazione è stata verificata come soddisfacente o se l’esito della verifica è negativo, poiché sono state riscontrate inesattezze materiali nei calcoli e nel monitoraggio da parte del gestore o perché l’ambito della verifica è risultato troppo limitato, ad esempio per mancanza di dati o per un carente piano di monitoraggio.
È importante notare che, sebbene la soglia di materialità sia fissata al 5% del totale delle emissioni specifiche, il verificatore dovrà anche considerare rilevanti errori o non conformità di minore entità, qualora considerazioni qualitative li rendano tali.
Pur trattando principalmente argomenti utili ai gestori extra Ue che intendono prender parte ai flussi informativi CBAM (cioè calcolo e monitoraggio delle emissioni) e ai verificatori accreditati, le guidance citate rappresentano un utile strumento anche per i dichiaranti autorizzati al fine di svolgere opportune analisi d’impatto e pianificare con un certo anticipo le proprie attività in vista degli adempimenti CBAM a partire dal 2027.
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