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IMPRESA

Nuovo volto della competitività nella composizione negoziata

Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 va verso modelli diversificati e conformati al caso concreto

/ Tommaso NIGRO

Mercoledì, 26 agosto 2026

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Il tema della competitività nella cessione dell’azienda torna all’attenzione degli operatori con l’aggiornamento del decreto dirigenziale, la cui versione del 23 aprile 2026 restituisce un protocollo rivisitato nella parte che incide sulla costruzione del percorso di selezione dell’acquirente.

La prima novità si annida in una variazione lessicale che rischia di passare inosservata. Il § 12.1 della Sezione III, nel testo introdotto nel 2023, prevedeva che l’esperto avesse cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso “a procedure competitive” per la selezione dell’acquirente, così da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori. Il testo revisionato sostituisce quella locuzione con il richiamo “al principio di competitività”, dando luogo ad un mutamento sostanziale, poiché dall’indicazione di un modulo procedimentale si passa a quella di un principio, che per sua natura ammette una pluralità di modalità attuative. È la consacrazione di quella lettura elastica che la giurisprudenza andava da tempo elaborando (cfr. Trib. Milano 6 aprile 2025 e Trib. Ancona 27 marzo 2025) che ha ritenuto come la competitività dell’art. 22 del DLgs. 14/2019 (CCII) non postuli un articolato e rigido procedimento di gara, ma ammetta modelli diversificati e conformati al caso concreto.

Il medesimo paragrafo registra, poi, una seconda modificazione, relativa all’ambito di applicazione. Mentre il testo previgente si attivava ogni volta che l’imprenditore avesse in animo di procedere alla cessione, quello vigente circoscrive il proprio operare all’ipotesi in cui si intenda richiedere l’autorizzazione ex art. 22 del CCII, ovvero sia presumibile che la composizione negoziata sfoci in un concordato semplificato. La delimitazione supera l’assimilazione tra i due piani che le formulazioni previgenti avevano ingenerato e conferma che la competitività non integra un generale dovere di condotta gestoria dell’imprenditore in crisi, ma costituisce il prezzo della deroga all’art. 2560 comma 2 c.c. Va da sé che la cessione conclusa senza autorizzazione, e dunque senza quella deroga, resta soggetta alla sola disciplina dell’art. 21 del CCII, con la conseguente informativa preventiva all’esperto.

Il mutamento assume, poi, rilievo ulteriore ove si consideri che il protocollo recava sin dall’origine una contraddizione, che trova ora concreta soluzione. Mentre il § 12.1, nelle versioni del 2021 e del 2023, prescriveva all’esperto di segnalare l’utilità del ricorso “a procedure competitive”, il § 12.2 gli rimetteva di dare corso alla selezione dei potenziali interessati “anche attraverso procedure competitive”, con una congiunzione che ne rivelava la sovrapposizione e il carattere meramente facoltativo. La sostituzione operata nel 2026 scioglie l’antinomia nell’unico modo coerente, giacché il richiamo al principio, inderogabile quanto all’an ed elastico quanto alle modalità, prende il posto del modulo procedimentale senza tipizzarlo.

Un addentellato positivo si rinviene nel successivo § 12.2, alla terza alinea, ove il decreto appone, in corrispondenza del riferimento alle procedure competitive, una nota che merita attenzione. Vi si legge che il ricorso a procedure competitive presuppone un adeguato sondaggio del mercato per l’individuazione dell’acquirente, tale cioè da garantire l’imparzialità e il miglior risultato nella scelta, mentre non richiede le formalità delle procedure di vendita del codice di procedura civile né postula il necessario coinvolgimento dell’Istituto vendite giudiziarie.

Poche righe, dunque, che contengono l’intero statuto minimo della competitività, giacché per un verso viene affermato il presupposto sostanziale, qualificato dal duplice parametro dell’imparzialità e del miglior risultato, e per altro verso viene escluso quello formale. Si tratta della codificazione amministrativa di quella competitività deformalizzata che i tribunali andavano costruendo in via interpretativa sin dalle prime applicazioni della norma (cfr. Trib. Brescia 6 novembre 2024 e Trib. Ferrara 9 giugno 2025), e che trova qui un fondamento testuale ben più solido di quello ricavabile dal silenzio dell’art. 22 del CCII. L’indicazione consente di sciogliere l’equivoco che affiora in taluni provvedimenti, ove la competitività viene misurata sul metro delle vendite giudiziali e ritenuta insussistente per il difetto di adempimenti che la disciplina, per vero, non richiede, come è accaduto nel provvedimento del Tribunale di Alessandria del 6 ottobre 2025 e, con la conformazione della selezione ad un regolamento di gara, in quello del Tribunale di Modena del 2 maggio 2025.

Sicché, un primo dato può trarsi. Ciò che il decreto esige non è la forma della gara, quanto piuttosto l’effettività e la documentabilità del sondaggio, il quale postula un processo di ricerca proporzionato all’impresa e all’asset e tracciato in ogni suo passaggio. Con l’ulteriore corollario che il fascicolo da sottoporre al Tribunale dovrà dar conto non del rispetto di forme predeterminate, ma della concreta apertura al mercato realizzata.

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